Prima di addentrarci nel merito della vicenda, sulla quale si è recentemente pronunciata la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna, nella sentenza individuata dal n° 2/2017, risulta opportuno precisare che chi scrive è un Avvocato che si occupa esclusivamente di materia penale. Pertanto, analizzerò la questione definita dalla Corte dei Conti sotto un profilo squisitamente penalistico, scusandomi sin d’ora con chi legge se dovessi incorrere in eventuali errori!
Iniziamo, dunque, dall’esposizione dei fatti.
Tizio, all’esito di un intervento chirurgico, veniva dimesso e nella relazione di degenza, da sottoporre al medico curante appunto per tutte le terapie del caso, non veniva menzionato il referto radiologico emerso prima dell’operazione.
In ragione di ciò, pertanto, Tizio veniva successivamente ricoverato d’urgenza e, in seguito, purtroppo, decedeva.
Tizio, nel lasso temporale intercorrente tra il primo intervento chirurgico ed il successivo ricovero d’urgenza, intraprendeva l’azione civile nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, finalizzata al ristoro del danno patito, la quale veniva proseguita dai suoi eredi, in ragione della morte sopravvenuta.
Il giudizio, poi, veniva definito con una composizione bonaria intercorsa tra gli eredi di Tizio e l’Azienda Ospedaliera e veniva, pertanto, corrisposto in favore dei primi l’importo di € 30.000,00.
In seguito, l’Azienda USL citava in giudizio i medici ritenuti responsabili a titolo di colpa, al fine di conseguire da costoro l’importo che l’USL aveva irrogato agli eredi di Tizio, quale appunto ristoro del danno e, infine, con la sentenza oggetto di esame da parte del sottoscritto, la Corte dei Conti definiva il contenzioso insorto tra la USL ed i sanitari.
Orbene, senza entrare nel merito della questione civile, analizzerò la vicenda nei seguenti termini: cosa sarebbe accaduto se Tizio, in luogo del processo civile, avesse intrapreso l’azione penale? In particolare, quale sarebbe stato l’iter logico-giuridico che i Giudici penali avrebbero dovuto seguire, per la trattazione e la definizione del processo?
Ebbene, in caso di azione dinanzi all’Autorità Giudiziaria penale, si sarebbero seguiti i criteri indicati dalla Legge Balduzzi, che di seguito, brevemente riporterò.
Tuttavia, prima di analizzare la Legge Balduzzi, risulta opportuno ripercorrere sommariamente quanto statuito dalla c.d. Sentenza Franzese.
Sentenza Franzese. La Sentenza Franzese è quella pronunciata dalle Sezioni Unite, individuata dal n° 30328/2002, ed ha rappresentato per circa 10 anni il caposaldo a cui l’Autorità Giudiziaria si è uniformata, in materia proprio di responsabilità colposa in ambito medico.
In particolare, la Giurisprudenza ha affermato che in materia di responsabilità professionale del medico-chirurgo, al fine di individuare la sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso cagionato al paziente, occorre svolgere un c.d. “giudizio controfattuale”: ciò vuol dire che il Magistrato Giudicante dovrà accertare se la condotta omissiva del medico curante sia stata – alla luce di un coefficiente di probabilità certo ovvero quasi prossimo alla certezza – il presupposto per l’evento lesivo della persona.
Al contrario, laddove il coefficiente di probabilità non fosse alto, e, dunque, caratterizzato da incertezza, il Giudice dovrà prosciogliere il medico, imputato, poiché la penale responsabilità del reo può essere affermata esclusivamente “al di la dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.
Legge Balduzzi. Il Decreto Legge n° 158/2012, poi convertito in Legge n° 189/2012, ossia, la c.d. Legge Balduzzi, ed in particolare, l’art. 3 della predetta Legge prevede espressamente, tra l’altro, che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.
Ne consegue, pertanto, che il sanitario risulta penalmente responsabile esclusivamente in caso di colpa grave. intesa quale “profonda imprudenza, estrema superficialità o inescusabili negligenza e disattenzione”, restando esclusa nell’ipotesi di colpa lieve del medico, il quale si sia attenuto alle indicazioni tecniche accreditate dalla comunità scientifica.
Dunque, nel caso oggetto della mia analisi, si legge nel dispositivo di sentenza, che la domanda risarcitoria formulata nei confronti dei medici veniva respinta, in quanto, alla luce dei criteri di cui alla Legge Balduzzi, non si evinceva l’elemento della colpa grave, nella complessiva condotta loro ascritta.
In conclusione, sebbene la controversia tra Tizio ed i suoi eredi e l’Azienda USL sia stata definita con una transazione, si legge, nella motivazione di sentenza, una pratica applicazione di quanto statuito appunto dalla Legge Balduzzi.
Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)