Rendita ai superstiti: fondamento giuridico della prestazione

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La rendita ai superstiti rappresenta un diritto autonomo rispetto alla rendita dell’assicurato, che spetta iure proprio e non iure successionis

La rendita ai superstiti di cui all’art. 85, T.U. n. 1124/1965, costituisce una prestazione economica che la legge pone a carico dell’ente previdenziale con finalità risarcitorie del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto, del quale i beneficiari sono titolari in base ad un proprio diritto, spettante esattamente per la loro qualità di assistiti; trattandosi di diritto autonomo rispetto alla rendita dell’assicurato, che spetta iure proprio e non iure successionis, non essendo all’uopo neanche necessario che la rendita per malattia professionale sia già stata costituita in favore del de cuius, esso nasce alla morte di quest’ultimo e in favore di aventi diritto che sono previsti direttamente dalla legge; pertanto, è affatto estranea all’istituto della rendita ai superstiti la nozione di reversibilità, risultando la fattispecie costitutiva del relativo diritto costituita non solo dall’eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte.

Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 32362/2021, accogliendo il ricorso proposto dall’Inail contro la decisione con la quale i Giudici del merito avevano accolto la domanda di una cittadina volta a conseguire la rendita ai superstiti dovutale quale coniuge di un uomo deceduto a causa della malattia professionale per la quale godeva di rendita, riconoscendo alle di lei eredi i ratei maturati dalla domanda al suo decesso.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente aveva eccepito che la Corte di merito avesse confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato “il diritto degli eredi alla reversibilità della rendita spettante all’istante per la malattia professionale già riconosciuta al di lei coniuge nella misura di legge”, con conseguente condanna “al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal 15.8.2003”, oltre accessori. L’Istituto aveva inoltre lamentato l’omesso esame del motivo di appello concernente il fondamento giuridico della rendita ai superstiti.

La Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze ritenendo che il Collegio distrettuale avesse errato nel confermare la pronuncia di primo grado, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

La redazione giuridica

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