Le caratteristiche dei requisiti sanitari per la concessione dell’indennità di accompagnamento vanno valutate in termini quali-quantitativi e questo indipendentemente dalla diagnosi medico legale

Sarebbe facile fare una relazione medico legale tenendo conto, in maniera generica, dei requisiti sanitari necessari per l’ottenimento del beneficio di legge dell’indennità di accompagnamento.

Voglio discutere di un caso particolare (di cui si allega la CTU) in cui un soggetto cieco, ha richiesto il beneficio dell’indennità di accompagnamento per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani di base della vita di tutti i giorni (ADL).

Riportiamo di seguito, dapprima, quali sono le attività c.d. ADL per poi confrontarle con la diagnosi medico legale del caso di cui tratta la CTU allegata.

Sono rappresentate da quegli atti quotidiani necessari per la cura personale (come già evidenziato nell’articolo della scorsa settimana):

  • la mobilità funzionale, spesso riferita a un movimento (spostarsi da un luogo a un altro compiendo le attività) –  capacità di camminare, salire e scendere dal letto, sedersi o alzarsi dalla sedia;
  • fare un bagno o la doccia (lavare il corpo);
  • vestirsi;
  • nutrirsi in maniera autosufficiente (esclusa la capacità di cucinare, masticare o ingoiare)
  • badare alla propria igiene soprattutto in relazione alla toilette (andare al bagno, pulirsi da soli, rialzarsi dalla tazza)
  • somministrarsi autonomamente e con regolarità farmaci salvavita

La diagnosi medico legale riportata dal ctu per il caso specifico è la seguente:

  • cecità assoluta in esiti a retinopatia pigmentosa;
  • scompenso cardiaco congestizio;
  • BPCO;
  • diabete mellito tipo II;
  • gonartrosi bilaterale con anchilosi articolare; Coxartrosi e coxalgia;
  • parkinsonismo

L’esame obiettivo generale è il seguente:

“Generale: Soggetto di anni 82 in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Deambulazione e cambi posturali avvengono con appoggio a terzi e assistenza. Non necessario l’esame obiettivo locale ai fini della presente indagine peritale. Esame neuro-psichico: il paziente mostra un decadimento cognitivo anche se appare vigile”.

Evidentemente la commissione ASL non aveva concesso il beneficio di legge ma solo il 100%.

Qualcuno si può domandare: ma un cieco totale che già è titolare di indennizzo può accumulare un altro beneficio di legge come quello dell’indennità di accompagnamento?

Ebbene sì, per distinte menomazioni, una stessa persona può ottenere più riconoscimenti di invalidità: ad esempio, quello di invalido civile e cieco civile, invalido civile e sordomuto oppure sordomuto e cieco civile, etc. E, dal momento che è possibile ottenere più riconoscimenti di invalidità civile, ne discende il diritto al cumulo delle provvidenze economiche sempre che, ovviamente, sussistano gli altri requisiti previsti dalle norme relative per ogni singola provvidenza (requisiti di reddito, età, ricovero, ecc.).

Andiamo ad esaminare se questo soggetto, già cieco civile, aveva i requisiti sanitari previsti dalla legge per l’ottenimento del beneficio di legge dell’accompagnamento.

Se consideriamo l’obiettività riscontrata dal ctu e la raffrontiamo con le specifiche funzioni ADL non sorge nessun dubbio sulla sussistenza dei requisiti sanitari.

Ma l’intenzione dello scrivente è quella di valorizzare, e quindi pesare in termini quali-quantitativi, tali requisiti sanitari, tanto da farli combaciare nei casi specifici riguardanti i ciechi civili.

Insomma, quello che si vuole precisare è che il ctu, in questi casi, deve valorizzare e concretamente distinguere quegli atti della vita che un cieco “autonomo” ha perso rispetto a un soggetto cieco “sano” e verificare se le attitudini perse incidono, rendendole impossibili da svolgere, sulle attività quotidiane di base (ADL).

Il caso presentato è semplice da questo punto di vista in quanto il paziente ha deficit cognitivo e impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto di terzi ma, se il paziente indicato in perizia avesse solo un morbo di parkinson tale da incidere sul già precario equilibrio che è tipico del cieco assoluto, come andrebbero “misurati” i requisiti sanitari di legge per concedere l’indennità di accompagnamento?

Logico sarebbe valorizzare solo quel minimo disturbo dell’equilibrio che a un cieco toglierebbe l’autonomia acquisita dal proprio status di cieco totale e che a un soggetto vedente non comporterebbe, invece, il verificarsi di un pericolo incombente di caduta; elemento, questo, che giustificherebbe da solo la concessione del beneficio di legge dell’accompagnamento.

Dr. Carmelo Galipò

Pres. Accademia della Medicina Legale

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