Non dichiarare né versare l’Iva: ecco che cosa si rischia

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La Corte di Cassazione in una recentissima pronuncia fa il punto sui rischi derivanti dal non dichiarare né versare l’Iva: chi lo fa, risponde infatti di due reati

Con la pronuncia n. 48246 del 23 ottobre 2018, la corte di Cassazione ha fornito precisazioni sui rischi che corre chi decide di non dichiarare né versare l’Iva.

Secondo gli Ermellini, infatti, va condannato per dichiarazione fraudolenta ed evasione Iva l’imprenditore che non ha esposto il debito con l’Erario né ha provveduto al pagamento.

Specifica infatti la Cassazione che i due reati concorrono non operando, in questi casi, il principio di specialità.

La vicenda

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un contribuente confermando la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Campobasso.

Infatti, tra le due fattispecie non esiste alcun rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 cod. pen.. Non solo.

La legge non considera come elementi costitutivi del reato di dichiarazione infedele cui all’art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, fatti che costituirebbero il diverso delitto di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter, stesso decreto, e viceversa.

Insomma, chi decide di non dichiarare né versare l’Iva rischia molto.

Basti pensare che ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter, d.lgs. n. 74, è sufficiente che il relativo ammontare risulti dalla dichiarazione, senza ulteriori aggettivazioni.

Quindi a prescindere dalla natura fraudolenta o infedele della dichiarazione stessa.

E ancora: la condotta omissiva consiste nell’omesso versamento dell’IVA così come dichiarata. Nei reati dichiarativi, invece, la condotta attiva consiste nell’indicare elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

Gli Ermellini ricordano poi che il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, viene punito a titolo di dolo generico.

Tutto questo, pertanto, significa che non dichiarare né versare l’Iva sono due illeciti che si pongono in rapporto di reciproca estraneità. Dunque, possono concorrere tra loro.

In conclusione, afferma la Cassazione, il reato di dichiarazione infedele si sostanzia con la presentazione della dichiarazione stessa.

Quanto al reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, esso si consuma nel diverso termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

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