Non risulta provato, né allegato, nulla in ordine a fatti o circostanze suscettibili ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale (Tribunale di Imperia, Sentenza n. 358/2021 del 31/05/2021 RG n. 1294/2018)

Il danneggiato dal sinistro stradale impugna in appello la sentenza resa dal Giudice di Pace che non riconosceva la personalizzazione del danno non patrimoniale cagionato dal sinistro.

In particolare, deduce che il primo Giudice liquidava il danno non patrimoniale richiamando de plano il contenuto dell’ art. 159 Cod. Ass., ma senza applicare la personalizzazione al danno subìto, essendosi in presenza d’un reato anche se d’origine colposa” , senza tenere conto delle sofferenze morali, del dolore fisico “a base organica” causata dalle lesioni e dalle successive cure, dalla situazione emotiva costituita dalla manifestazione di spavento , ansia, tristezza.

I motivi di censura vengono considerati infondati e privi di pregio.

Il Giudice di Pace, premette che la personalizzazione del danno invocata può essere concessa nei limiti del 20%, come previsto dall’art. 139, comma 3, Cod. Ass., ma l’attore non forniva , né allegava, elementi utili per consentire alla personalizzazione tenuto conto delle modalità dell’evento e delle lesioni riportate.

Quanto osservato dal primo Giudice è del tutto corretto.

Difatti, il danneggiato non ha né provato, né ancora prima di ciò allegato, alcunché in ordine a fatti, o circostanze, suscettibili della personalizzazione del danno , limitandosi a richiedere il pagamento della somma di euro 4.651,54 a titolo di danno biologico, senza null’altro addurre.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la personalizzazione del pregiudizio non patrimoniale, afferendo alla sfera dinamico -relazionale della persona, attinta in senso peggiorativo “nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce ” altro da sè” , richiede la presenza di “.. conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari” poichè “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire), non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno cd.”dinamico -relazionale”

Invece, è fondata la censura inerente il rigetto della richiesta risarcitoria del danno materiale al veicolo.

Nella decisione impugnata, si legge: “non ha prodotto alcun preventivo di riparazione dei danni utile al fine di accertare se effettivamente le riparazioni fossero antieconomiche o meno; mai ha chiesto di procedere a con Ctu. per stabilire il valore mezzo si è limitata a produrre il contratto di acquisto del maggio 2017, mentre il sinistro è avvenuto a marzo 2010 soggiungendosi che il listino dell’usato prodotto relativa ai modelli Opel Astra SW non consentiva d’individuare con precisione quale fosse il mezzo di proprietà dell’ attore”.

Il Tribunale non concorda su tale conclusione.

A prescindere dalla dimostrazione dell’antieconomicità delle riparazioni e della necessità di rottamare il mezzo , l’appellante ha comunque agito per vedersi riconosciuto il risarcimento dei materiali del veicolo.

Tali danni non possono essere inferiori alla perdita di valore del bene a seguito del sinistro ossia alla differenza tra il pregio di cui esso era dotato ante e quello residuante post .

Oltretutto, secondo il Tribunale, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, vi erano i presupposti per disporre una CTU sul veicolo.

Sul punto viene integralmente richiamata l’ordinanza del 30 -1-2021, nella quale veniva evidenziato: “l’appellante ha infatti depositato dossier fotografico comprovante lo stato del veicolo, verosimilmente del tutto inutilizzabile; il modello e l’anno d’immatricolazione dello stesso sono agevolmente enucleabili dalla documentazione prodotta. Che poi il listino -prezzi dell’usato in atti riporti le quotazioni di vari model li di Astra SW w, ma non anche di quello per cui è causa, una Opel Astra Adam Ag a – h/SW, è dato che non ostava al licenziamento d’una Ctu, incombente che il Giudice ben può adottare d’ufficio pur se non richiesta. “.

Ciò, a maggior ragione quando il relitto non sia stato ancora demolito e, dunque, periziabile.

Ad ogni modo, i difensori nel corso del giudizio hanno concordato che il valore commerciale dell’Opel Astra al tempo del sinistro ammontava a euro 9.200,00, residuando il contrasto sulla debenza dell’Iva richiesta dall’appellante.

Ebbene, considerato che il ripristino del veicolo sarebbe antieconomico; non v’è alcuna Iva da riconoscere sui costi di riparazione.

La Compagnia assicuratrice ha già corrisposto la somma di euro 6.550,00 a titolo di ristoro del danno materiale, e dunque residua la somma di euro 2.650,00.

Devono, inoltre, essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi, da computare sul capitale rivalutato di anno in anno, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, addivenendosi all’importo attuale di euro 3.252,38.

Respinto, inoltre, il rimborso per le spese inerenti al recupero del veicolo, all’affidamento in custodia, alla tassa di circolazione e ai ratei d’assicurazione non goduta.

E’ corretto quanto rilevato dal Giudice di Pace , laddove motiva che “ l’attore non ha fornito alcuna prova di tali esborsi ; quanto alle spese di affidamento in custodia del veicolo , che il teste citato dall’attore non s’era presentato e che il danneggiato non ha reiterato l’istanza d’escussione in sede di p.c. ; che il documento accluso alla comparsa conclusionale è stato prodotto tardivamente e che lo stesso è costituito da una dichiarazione del tutto generica e non assistita dalla relative fatture.”

Le censure svolte sul punto dall’appellante non colgono nel segno laddove viene affermato “ a seguito del sinistro la carcassa del veicolo non è divenuta di proprietà della convenuta contumace né tantomeno della compagnia assicurativa, non essendo un simile trasferimento di proprietà, che prescinderebbe dalla volontà delle parti, della res contemplato da alcuna norma o principio dell’ordinamento . Ne consegue che non v’era alcun obbligo per la convenuta di pagare alla ditta Autoriparazioni gli oneri di deposito, con esonero d’ogni responsabilità dell’attore dell’ ente assicurativo “.

Per tali ragioni, l’appello deve essere accolto nella citata misura pecuniaria residuale in punto di danno materiale al veicolo.

Pertanto, in considerazione del parziale accoglimento delle domande spiegate in primo grado, le spese di lite vengono compensate per 3/5, e a carico della convenuta il residuo.

Riguardo il giudizio d’appello, la limitata fondatezza dell’impugnazione consente la compensazione nella misura di 4/5.

In conclusione, Il Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice d’appello, accoglie parzialmente l’appello e condanna i convenuti al pagamento in solido della somma di euro 3.252,38 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre ad interessi legali ; compensa per 3/5 le spese del giudizio di primo grado, ponendo a carico di dell’Assicurazione il residuo di euro 490,00 oltre a spese e accessori di legge; compensa per 4 /5 le spese del giudizio di appello, ponendo a carico dell’Assicurazione il residuo di euro 400,00 , oltre spese e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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