Confermata in Cassazione la responsabilità dell’avvocato che non si attiene al termine di prescrizione più breve pregiudicando i diritti del cliente

Il compimento di atti interruttivi della prescrizione non richiede speciale capacità tecnica, al difensore si addebita dunque la negligenza anche se sussiste incertezza sul punto.

Due Avvocati sono stati citati in giudizio per la declaratoria di responsabilità professionale per non avere rispettato i termini decadenziali di proponimento di ricorso amministrativo, che veniva rigettato per decadenza dal termine ad impugnare.

I due Professionisti impugnano in Cassazione la decisione di condanna della Corte d’Appello di Roma argomentando che in ordine al termine di decadenza oggetto della responsabilità professionale sussistono divergenti orientamenti. Inoltre i Professionisti lamentano che la Corte d’Appello non ha tenuto in considerazione la scarsa chiarezza della norma.

Gli Ermellini ritengono infondati i motivi di impugnazione dei Professionisti.

Allo scopo ribadiscono che le obbligazioni inerenti l’attività professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, pertanto, ciò che rileva ai fini della declaratoria di responsabilità professionale sono le modalità dello svolgimento dell’attività secondo i criteri codicistici della diligenza di media attenzione e preparazione.

Per tale ragione è da ritenersi ordinaria diligenza il compimento di atti interruttivi della prescrizione dei diritti che non richiedono speciali capacità tecniche, a meno che non sia incerto il calcolo del termine. Se tale incertezza riguarda non gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa della incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto.

In particolare la Suprema Corte richiama un proprio precedente (N. 3765/2017) ove viene statuito che in caso di incertezza giurisprudenziale in ordine al computo del termine di prescrizione del diritto del cliente al risarcimento del danno, il mancato compimento di atti interruttivi con riferimento al termine prescrizionale più breve, implica la violazione dell’obbligo di diligenza richiesto dall’art. 1176 comma II c.c.

Gli Ermellini statuiscono la correttezza della decisione della Corte d’Appello in quanto sono stati applicati tali principi previa considerazione delle specifiche cadenze del procedimento amministrativo ove la notificazione del ricorso e il deposito del ricorso hanno caratteristiche differenti in quanto solo il secondo realizza il contatto con l’Organo Giurisdizionale e i suoi effetti non retroagiscono alla fase precedente della notificazione che si considera meramente prodromica all’instaurazione del giudizio.

L’operato dei Professionisti è stato ritenuto dunque errato e come tale rientrante nella violazione del principio della normale diligenza trattandosi di termine procedurale e, che comunque, nel dubbio i Professionisti avrebbero dovuto attenersi al termine prescrizionale più breve per non pregiudicare i diritti del cliente.

Nell’ordinaria diligenza rientra il compimento di atti interruttivi della prescrizione che non richiedono una particolare capacità tecnica, a meno che sia incerto il calcolo di termine.

Avv. Emanuela Foligno

 

Leggi anche:

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui