Ricostruire in linea teorica i confi­ni dell’istituto dell’a.t.p. (accertamento tecnico preventivo) e fornire sul piano pratico suggerimenti ed indicazioni concreti per la gestione di questo tipo di controversie. Questo l’obiettivo del convegno “Medici o conciliatori? Il ruolo del c.t.u. negli accertamenti tecnici preventivi in tema di responsabilità civile medica alla luce della legge Gelli”.
L’incontro, organizzato da Osservatorio Sanità, ha visto la partecipazione, al fianco del Presidente dell’Osservatorio, avv. Francesco Lauri, del Consigliere della Corte di Cassazione, Marco Rossetti, e del medico legale Nicandro Buccieri. In platea numerosi giuristi e medici legali.
L’accertamento tecnico preventivo con fi­nalità conciliative, accolto in origine con freddezza, è diventato via via uno strumento sempre più diffuso, al punto che la legge di riforma della responsabilità civile medica di recente approvata, ne prevede l’obbligatorietà a pena di improcedibilità della domanda.
Alla cresciuta importanza dell’istituto – si legge nella presentazione del convegno – non sembra corrispondere una pari attenzione della dottrina giuridica e della prassi medico-legale. Sotto il primo pro­filo, permangono seri contrasti tra i giudici di merito – ad esempio – circa la procedibilità dell’istituto nei casi di giudizi contumaciali; sul regime delle spese e della impugnabilità della relativa statuizione; sui limiti alla producibilità di documenti.
Sul piano medico-legale, poi, parrebbe stentare a decollare un’autentica cultura della conciliazione, ovvero la capacità di formulare proposte conciliative che tengano conto di tutte le peculiarità del caso, e non costituiscano solo una “media” tra le contrapposte pretese delle parti.
Se ciò è vero in linea generale, il ricorso all’accertamento tecnico preventivo con ­finalità conciliative presenta aspetti ancor più problematici nella materia della responsabilità medica. In questo tipo di controversie, infatti, sorgono ancora maggiori problemi pratici e “di sistema”: ad esempio, se il consulente possa tenere conto, a ­fini conciliativi, di eccezioni non sollevate dal convenuto; ovvero se e in che modo al giudizio debbano partecipare gli assicuratori della responsabilità civile del medico o della struttura sanitaria; oppure se l’azienda sanitaria pubblica corra o meno rischi di contestazioni da parte della procura contabile, se accetti la proposta transattiva del c.t.u. “

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