Responsabilità per custodia e ordinaria diligenza: integra il caso fortuito la situazione del luogo e l’orario diurno. (Cassazione Civile, Sez. VI, Sentenza n. 18100 del 31/08/2021)
Responsabilità per custodia e ordinaria diligenza: respinto il risarcimento se l’incidente si è verificato in orario diurno e il danneggiato doveva usare l’ordinaria diligenza.
Gli Ermellini escludono il risarcimento per danni da cose in custodia poichè accertata la mancanza di un nesso di causalità tra la presenza del tombino e dell’avvallamento e la caduta del soggetto danneggiato, considerato che la situazione dei luoghi e l’orario diurno costituiscono prova del fatto che l’uso dell’ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta.
L’attore agiva in giudizio nei confronti di un centro commerciale per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta provocata da un tombino in ferro, sconnesso, non visibile e neppure segnalato.
La domanda veniva rigettata sia in primo grado che in Appello in quanto risultava fornita la prova del caso fortuito da parte del custode per incauto comportamento della stessa danneggiata.
La donna ricorre in Cassazione, ove vengono confermate le statuizioni dei Giudici di merito, sul rilievo che la situazione dei luoghi e l’orario diurno erano prova del fatto che l’uso dell’ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta.
La Suprema Corte rammenta che la funzione dell’art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità per custodia a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Trattandosi di responsabilità oggettiva discendono importanti conseguenze sul piano dell’onere della prova.
In particolare, al danneggiato spetta soltanto di dimostrare, oltre al danno, il nesso causale tra quest’ultimo e la cosa oggetto di custodia; il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare non già l’assenza di colpa, ma l’interruzione di tale nesso causale ovvero l’esistenza di un fattore estraneo alla cosa che abbia cagionato l’evento lesivo.
In altri termini, il caso fortuito costituisce la prova liberatoria della responsabilità per custodia e consiste in quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva e caratterizzato dall’imprevedibilità e dall’eccezionalità (fattore causale comprensivo anche del fatto del terzo o della colpa del danneggiato).
In particolare, è stato affermato che il fortuito è tale quando l’evento è imprevedibile da parte del custode; il giudizio di imprevedibilità della condotta della vittima da parte del custode va compiuto guardando al custode e valutando, con giudizio ex ante, se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell’utente delle cose affidate alla sua custodia; il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Cass. civ., n. 13222/2016).
L’imprevedibilità dell’evento da parte del custode costituisce, secondo la Suprema Corte, uno dei due presupposti – oltre alla negligenza della vittima – in presenza dei quali la condotta del danneggiato può qualificarsi come caso fortuito ai fini dell’esonero da responsabilità ex art. 2051 c.c.
In altri termini, in caso di responsabilità per custodia, l’ordinaria diligenza del danneggiato stesso deve essere valutata in concreto.
E’ necessario verificare se il comportamento del danneggiato abbia assunto una rilevanza tale da recidere il nesso causale tra la cosa e il danno; a nulla rilevando, in una lettura della fattispecie in termini di responsabilità oggettiva, il comportamento del custode né tanto meno il suo stato soggettivo.
L’orientamento maggioritario ritiene che il caso fortuito sia non il fatto imprevisto e imprevedibile con la diligenza, ma il fatto estraneo al rischio tipico della cosa, ossia il fatto naturale integrante forza maggiore o il fatto dello stesso danneggiato o il fatto del terzo, che incide sul nesso causale in modo da interromperlo, di talché il danno sia causalmente riconducibile non alla cosa ma all’elemento esterno.
Proprio per tali ragioni, in specie di responsabilità per custodia, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva può rinvenirsi anche nella condotta dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo (Cass. civ., n. 18317/2015; Cass. civ., n. 993/2009).
La redazione giuridica
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