E’ sussistente la responsabilità della convenuta per il sinistro stradale ed è sussistente la responsabilità sanitaria della ASST di Bergamo per le errate cure prestate (Tribunale di Bergamo, Sez. III, Sentenza n. 1099/2021 del 04/06/2021 RG n. 10827/2018-Repert. n. 2217/2021 del 04/06/2021)

Con atto di citazione notificato l’attore promuoveva giudizio nei confronti del proprietario del veicolo e della società Assicuratrice, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 6/12/2020, in Credaro, successivamente estendendo dette domande risarcitorie anche alla terza chiamata Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Di Bergamo Est. Si costituisce in giudizio l’Assicurazione del veicolo chiedendo la limitazione della propria condanna a quanto effettivamente dovuto, nonché la condanna di ASST di Bergamo al pagamento delle somme dovute all’attore a titolo di responsabilità sanitaria, in subordine domandando la condanna in manleva di ASST di Bergamo, della quale chiedeva autorizzarsi la chiamata.

Si costituisce la ASST, che eccepisce l’improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti per difetto di negoziazione assistita, nonché la prescrizione e il difetto degli avversi diritti azionati, così domandando il rigetto delle domande.

Il Tribunale ritiene fondate le domande attoree.

Innanzitutto vengono scissi i due episodi contestati, sinistro stradale e responsabilità sanitaria.

E’ sussistente responsabilità esclusiva del convenuto nella verificazione del sinistro stradale ai danni dell’attore.

E’ altresì sussistente la responsabilità dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale per il successivo ricovero e trattamento dell’attore, deponendo in tal senso la non contestazione di tale ente, nonché la CTU esperita.

Sussiste una responsabilità solidale dei convenuti e della terza chiamata ASST in quanto, non solo il censurabile intervento di quest’ultima non elide, per carenza di eccezionalità, l’anteriore nesso di causalità materiale anche con il sinistro stradale, in continuità con la giurisprudenza che ha affermato: “Nel caso di lesioni personali seguite da trattamento sanitario che, in luogo di determinarne la guarigione, le abbiano aggravate (o abbiano addirittura provocato la morte del paziente), l’eventuale negligenza o imperizia dei medici non esclude, di per sé, il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell’agente e l’evento finale, poiché la colpa del sanitario, ancorché grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell’autore dell’illecito che, provocando il fatto lesivo, ne abbia reso necessario l’intervento. L’intervento medico è, difatti, vicenda sicuramente tipica e prevedibile, mentre lo stesso errore professionale, non potendo, di per sé, ritenersi fatto del tutto imprevedibile o inverosimile, si inserisce del tutto legittimamente nella serie causale originata dall’azione offensiva – rispetto alla quale costituisce, dunque, momento normale di evoluzione -, poiché le modalità con cui i sanitari operano non realizzano quella situazione di sufficienza causale sopravvenuta nella determinazione dell’evento dalla quale il legislatore fa dipendere l’esclusione del rapporto di causalità rispetto a tutti gli antecedenti comunque riferibili all’evento”

Difatti, in contrapposizione all’art. 2043 c.c.., che fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il “fatto dannoso”, sicché, mentre la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà.

La CTU ha evidenziato: “una inabilità temporanea al lavoro di dieci mesi, di cui otto derivati dal sinistro stradale e due (cos ì declinandosi i sessanta giorni rilevati) dalla malpractice sanitaria; una invalidità permanente del 17%, di cui l’8% è derivato dal sinistro stradale e il 9% dalla responsabilità sanitaria, euro 120,47 per spese mediche; l’assenza di una incapacità lavorativa in forma specifica; la cessazione dell’inabilità temporanea biologica 279 giorni dopo il sinistro del 6/12/2010 (9 + 90 + 60 + 60 + 60 giorni) e, dunque, i n data 11/9/2011”.

Ebbene, per quanto attiene all’inabilità temporanea lavorativa, i convenuti e la terza chiamata devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell’attore, dell’importo di euro 11.258,40, oltre rivalutazione ed interessi legali su ciascun rateo mensile di euro 1.125,84 anno per anno da rivalutarsi dalla data del 6 di ogni mese nell’arco temporale 6/12/2010-6/10/2011, oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante. Nulla viene riconosciuto a titolo di incapacità lavorativa specifica (e permanente), stante la motivata esclusione di detto pregiudizio da parte della CTU.

Riguardo i danni non patrimoniali, vengono utilizzate le Tabelle milanesi, addivenendosi per postumi al 17%, all’importo di euro 60.756,00, oltre interessi legali e rivalutazione.

Non viene riconosciuta la personalizzazione del danno in mancanza di allegazioni specifiche al riguardo.

Infine, il Tribunale accoglie l’azione di regresso della Compagnia assicuratrice nei confronti dell’ASST.

In particolare, per quanto attiene all’inabilità temporanea lavorativa, essendo stata accertata la ravvisabilità di due mesi di tale incapacità come connessi alla responsabilità sanitaria, ai fini della manleva in esame deve considerarsi l’importo di euro 2.251,68, oltre rivalutazione ed interessi legali su ciascun rateo mensile di euro 1.125,84 anno per anno da rivalutarsi dalla data del 6 di ogni mese nell’arco temporale 6/9/2011 – 6/10/2011 e sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.

Inoltre, per quanto attiene al danno non patrimoniale permanente, avendo la CTU accertato che la responsabilità sanitaria abbia determinato una invalidità non temporanea nella misura del 9% sul 17%, e dunque nella misura del 52,9% (9 : 17 =52,9 : 100) del complessivo pregiudizio permanente, ai fini della manleva in esame deve considerarsi l’ulteriore importo di euro 32.139,92 (= 52,9% di 60.756,00), oltre interessi legali .

Ne consegue che la ASST deve manlevare la Compagnia per quanto quest’ultima dovesse corrispondere.

Le spese processuali, seguono la regola della soccombenza dei convenuti e della terza chiamata e vengono posti a carico solidale di tutte le parti diverse dall’attore, stante la comunanza di interesse desunto dalla solidarietà dell’obbligazione risarcitoria.

Le spese processuali della Compagnia d’assicurazione seguono la prevalente soccombenza di ASST e vengono poste a carico di quest’ultima.

Le spese di CTU vengono poste in parti uguali a carico dei convenuti e della terza chiamata.

Avv. Emanuela Foligno

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