Il veicolo responsabile è sbalzato fuori dalla carreggiata non per la velocità, ma per avere impattato senza frenare una auto blindata notevolmente superiore di peso (Tribunale di Vercelli, Sez. I, Sentenza n. 300/2021 del 04/06/2021- RG n. 859/2019- Repert. n. 658/2021 del 04/06/202)

Un veicolo delle Forze dell’Ordine con targa di prova, durante il trasferimento da un’officina ad altra officina, rimane coinvolto in un sinistro stradale.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., previo esperimento di ATP, la parte attrice ha precisato di svolgere, nel suo stabilimento l’attività di blindatura di autoveicoli e furgoni anche di proprietà dello Stato italiano, che commissionava all’Officina la blindatura di alcune delle proprie vetture, destinate alle Forze dell’Ordine. Nell’ambito di questa attività l’Officina ha documentato di aver ricevuto l’ordine di blindare 9 autovetture Volkswagen Passat destinate al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Dopo la realizzazione della blindatura su una delle vetture, la stessa veniva condotta da una unità produttiva ad un’altra, circolando per le strade della zona industriale, e veniva coinvolta in un incidente stradale provocato da una donna alla guida di una Lancia Ypsilon, che non rispettava il segnale di precedenza a un incrocio.

L’attrice a suffragio delle proprie ragioni produce il verbale dei Carabinieri dal quale risulta che mentre “il veicolo VW Passat … percorreva la Via xxx… giunto all’altezza dell’incrocio con la Via yyy veniva in collisione con l’autovettura Lancia Ypsilon … che si immetteva in Via xxx senza dare la precedenza; nel verbale viene precisato che solo al conducente del veicolo Lancia veniva contestato l’art. 145 CdS per omessa precedenza” .

Poiché il sinistro si è verificato su strada, l’attrice evidenzia che nella fattispecie trova applicazione la disciplina del CARD, e cioè della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, che comporta il diritto del proprietario dell’auto coinvolta in un incidente stradale di agire, per essere risarcito, nei confronti della propria Compagnia di assicurazione anziché di quella dell’autovettura investitrice: per questa ragione l’attrice ha denunciato il sinistro alla propria Compagnia di assicurazione.

Secondo l’attrice il danno complessivo subito sarebbe pari a euro 82.340,96, oltre alle spese di assistenza tecnica durante la procedura di A.T.P., e la Compagnia ha corrisposto tramite assegno circolare l’importo di euro 20.000,00.

Proprio in ragione dell’elevato contrasto sulla entità dei danni si è proceduto con ATP che ha concluso l’impossibilità di utilizzazione del veicolo delle forze dell’ordine blindato, con conseguente necessità della sua rottamazione con “recupero a corpo” del valore del rottame in “euro 15.000; la quantificazione del danno complessivamente subito dalla attrice è di euro 82.340,96 + IVA.

Deducendo, pertanto, il valore del relitto, calcolato dal CTU in euro 15.000,00, il danno ammonterebbe ad euro 67.340,96, oltre spese di CTU per euro 832,00.

La convenuta evidenzia che il veicolo Lancia Y subiva per effetto dell’urto una rotazione di 180° e retrocedeva sino a finire sul marciapiede, dopo che aveva già impegnato l’intersezione stradale, e dunque sussiste un concorso colposo netto e non negabile del conducente il veicolo VW.

Non vi è dubbio, sempre secondo la convenuta, che la forza dell’impatto sia giunta dal suddetto mezzo blindato e non certo dall’autovettura Lancia, per di più di ridotte dimensioni. La totale distruzione di entrambi i veicoli che ne è derivata è, quindi, per certo riconducibile al contegno di guida del mezzo più pesante.

Il Tribunale ritiene la domanda attorea fondata.

Uno dei testi escussi ha precisato che : “Il pomeriggio del 24 ottobre 2017 siamo intervenuti all’intersezione tra via xxx e via yyy dove si era verificato un sinistro che coinvolgeva un’autovettura WW Passat blindata ed una Ypsilon. Dai primi accertamenti è emerso che la Lancia Y non aveva rispettato l’obbligo di stop segnalato all’intersezione della via xxx con la via yyy. La Y a causa dell’urto avvenuto nella parte anteriore sinistra era ruotata su se stessa terminando la corsa in posizione di quiete sul marciapiede mentre la Passat restava ferma sulla carreggiata presentando i danni sul lato anteriore destro. Entrambi i conducenti sono stati sentiti ed è risultata pacifica l’omessa precedenza. Il mio collega ha effettuato le stesse attività da me svolte. Abbiamo sanzionato solo la signora che non aveva dato la precedenza”.

Ciò considerato, non è possibile ipotizzare un concorso di colpa in capo alla VW Passat, ed oltretutto, la conducente della Lancia, non essendosi costituita in giudizio, non ha fornito una versione alternativa della dinamica del sinistro.

La LanciaY, dopo l’impatto, ha assunto una posizione di quiete al di fuori della carreggiata, non per la velocità della Passat, ma per avere impattato senza frenare una auto blindata notevolmente superiore di peso.

Pacifica la responsabilità, il danno complessivamente subito è di euro 82.340,96 + IVA , in considerazione del costo della vettura nuova e delle opere di blindatura, debitamente documentate da parte attrice.

Deducendo il valore del relitto, correttamente calcolato dal CTU in euro 15.000,00 , il danno ammonterebbe ad euro 67.340,96. A questo importo va aggiunto quello della liquidazione delle spese del CTU nel corso dell’ATP che è stato pari a euro 832,00.

Pertanto, le parti convenute rispondono in via solidale dell’importo di euro 68.1725,96, da cui deve essere dedotto l’acconto già versato di euro 20.000,00.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in euro 7.254,00, oltre Spese e accessori, in capo alle parti convenute.

Concludendo, il Tribunale di Vercelli, condanna i convenuti al pagamento in solido dell’importo di euro 47.340,76 per danni materiali e al pagamento dell’importo di euro 832,00 per spese di CTU del giudizio di ATP; condanna altresì i convenuti al pagamento in solido delle spese di lite liquidate in euro 7.254,00, oltre spese e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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