La revoca della messa alla prova pone delicati problemi di tutela del diritto di difesa, soprattutto quando viene disposta senza ascoltare l’imputato. La vicenda esaminata riguarda un procedimento sospeso per messa alla prova interrotto a causa di un grave infortunio, ma revocato dal Giudice senza udienza e senza contraddittorio, con immediata ripresa del processo penale (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 8 maggio 2025, n. 17457).
I fatti
La questione ha ad oggetto l’ordinanza del 12 aprile 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha revocato la sospensione del procedimento a carco di P.S.R.A. e la sua ammissione alla prova.
Dopo aver ricevuto la notifica di un decreto penale di condanna per violazione dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, l’imputato lo oppose, chiedendo l’ammissione alla prova ai sensi dell’art. 464 cpp. La richiesta fu accolta e, a far data dal 1° aprile 2021, fu sottoposto alla prova iniziando a svolgere lavoro di pubblica utilità presso l’associazione “Laika e Balio” che si occupa dell’accudimento di cani abbandonati.
La durata della prova fu indicata in un anno, ma il 5 novembre 2021 l’imputato subì un grave infortunio sul lavoro (trauma da schiacciamento del piede sinistro e policontusioni) cui conseguirono un ricovero ospedaliero, terapie riabilitative e gravi difficoltà di deambulazione.
Non potendo, quindi, proseguire nel lavoro di pubblica utilità che gli era stato assegnato venia chiesto di poter essere assegnato ad altro lavoro ed ottenendo la disponibilità di una diversa associazione.
La revoca della messa alla prova
Il Giudice revoca l’ammissione alla prova e, contestualmente, dispone la citazione a giudizio dell’imputato. Il provvedimento di revoca, che reca la data del 12 aprile 2024, fu motivato sul rilievo che la messa alla prova non si era conclusa “per indisponibilità dell’imputato”. Con decreto di citazione a giudizio del 16 aprile 2024, per l’udienza del 21 ottobre 2024 nei confronti dell’imputato si legge che egli, opponente al decreto penale di condanna n. 2433/18, è stato ammesso alla prova, ma «non è in grado di proseguire i lavori a causa di un infortunio al piede.
Secondo la tesi difensiva dell’imputato, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la revoca della ammissione alla prova, il Giudice deve fissare udienza in camera di consiglio ex art. 127 cpp dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima e, nel caso di specie, questo non è avvenuto sicché l’ordinanza è affetta da nullità generale ai sensi dell’art. 178, comma 1,lett. c) cpp.
Inoltre, sempre secondo la tesi difensiva, la motivazione posta a sostegno del provvedimento di revoca è solo apparente perché attribuisce la mancata conclusione della messa alla prova a indisponibilità dell’imputato senza tenere conto delle sue condizioni di salute e della manifestata disponibilità a svolgere lavoro di pubblica utilità presso un ente diverso.
L’accoglimento della Corte di Cassazione del ricorso
L’ordinanza di revoca della messa alla prova è stata adottata inaudita attera parte, senza fissare l’udienza prevista dall’art. 464 octies, comma 2, cpp. Con la medesima ordinanza, inoltre, il Giudice ha disposto che fosse emesso decreto di citazione a giudizio ma, così operando, non ha tenuto conto della disposizione di cui all’art. 464 octies, comma 4, cpp in base alla quale un procedimento sospeso per ammissione alla prova può riprendere il proprio corso solo quando l’ordinanza di revoca della ammissione è divenuta definitiva.
Ebbene, nel caso di specie, l’ordinanza di revoca non è stata pronunciata all’esito di udienza camerale, l’imputato non ne ha avuto notizia e non ha avuto la possibilità di proporre ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 464 octies, comma 3, cpp. Pertanto, in assenza di una revoca definitiva, il decreto di citazione a giudizio non avrebbe potuto essere emesso.
Difatti, il provvedimento di revoca deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cpp se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto.
Per queste ragioni l’ordinanza impugnata viene annullata senza rinvio. Viene, conseguentemente, annullato anche il decreto di citazione a giudizio di fronte al Tribunale di Milano in composizione monocratica e gli atti dovranno essere trasmessi, per l’ulteriore corso, all’ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano.
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