L’Assicurazione era stata condannata a versare l’intero valore capitalizzato della rendita pensionistica del danneggiata dal sinistro stradale e non le somme effettivamente corrisposte sino alla revoca della pensione di invalidità

In tema di sinistro stradale che nell’ipotesi in cui il giudice debba valutare il contenuto della surroga dell’assicuratore sociale riferita ad un danno de futuro, deve essere affermata la rilevanza, anche giuridica, dell’eventuale sopravvenienza di una modifica delle condizioni del danneggiato, che evidenzi il venir meno dello stato invalidante o una sua riduzione, tale da incidere sul danno per come liquidato. Tale principio va applicato anche all’assicuratore sociale che abbia riconosciuto l’indennizzo nella forma della rendita e si surroghi ai sensi dell’articolo 14 della legge 222/84. Una volta riconosciuto l’indennizzo, l’istituto potrà esercitare la surroga per la rendita come liquidata, subentrando nel corrispondente diritto del danneggiato al risarcimento del danno anche futuro, con la possibilità di agire nei confronti dell’assicuratore privato ed il responsabile che debbono pagare. Nell’ipotesi di successiva modifica migliorativa delle condizioni del danneggiato con conseguente riduzione della menomazione e della misura dell’obbligo di corresponsione dell’indennizzo, ove ciò intervenga nel corso del giudizio, tale evento incide necessariamente sull’oggetto della surroga, atteso che il secondo comma dell’articolo 14 si limita a stabilire l’ammontare della surroga al momento del riconoscimento, per l’ipotesi di stabilità della menomazione del danneggiato, nei termini riconosciuti dall’assicuratore sociale. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 17966/2021 cassando con rinvio la sentenza d’appello che, dopo la revoca della pensione di invalidità, ha determinato il diritto di surroga di Inps nel credito del danneggiato verso il responsabile civile, nella misura corrispondente all’intero valore capitalizzato della rendita a questi riconosciuta e non nella misura corrispondente alle somme effettivamente erogategli.

Nello specifico, nel caso esaminato, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale aveva evocato in giudizio un’automobilista e la società assicuratrice per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva in capo alla prima nella causazione di un sinistro stradale che aveva coinvolto un motociclista, con conseguente condanna delle convenute al pagamento della somma di euro 156.907, a titolo di rimborso del valore capitale dell’assegno di invalidità, erogato ai sensi dell’articolo 14, secondo comma, della legge n. 222 del 1984 in favore del centauro per il grado di invalidità residuato, oltre rivalutazione monetaria e interessi. L’Istituto esponeva che l’incidente si era verificato in quanto la conducente dell’automobile, assicurata con la compagnia convenuta, aveva perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta sulla quale sopraggiungeva il danneggiato, che non riusciva ad evitare l’impatto, riportando gravi lesioni personali.

Per la riduzione della capacità di lavoro il motociclista aveva presentato domanda per il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità e tale richiesta era stata accolta, con l’erogazione di un assegno di invalidità. Pertanto, I.N.P.S. agiva in rivalsa nei confronti del responsabile e della compagnia assicuratrice per il recupero del valore capitale della rendita liquidata al danneggiato.

L’Assicurazione si era costituita in giudizio contestando la pretesa ed eccependo, in particolare, che erano venute meno le condizioni per la erogazione dell’assegno e che l’attore era carente di titolarità attiva, ai sensi dell’articolo 1916 c.c.; la convenuta, inoltre, escludeva l’esistenza di un danno risarcibile in sede civile, aggiungendo di avere corrisposto al danneggiato l’importo di euro 431.373 a seguito di transazione, oltre alla somma di euro 6.220, nei confronti dell’I.N.P.S.

In sede di accertamento peritale il consulente aveva verificato che alla data del 1° settembre 2013 erano venute meno le condizioni di invalidità richieste dalla legge n. 222 del 1984. Pertanto, a seguito di ciò, I.N.P.S. aveva revocato la pensione di invalidità in favore del danneggiato, documentando di avere corrisposto in favore dello stesso, sino alla data della revoca (settembre 2014), importo di euro 97.781.

Il Tribunale, in primo grado, aveva dichiarato la responsabilità dell’automobilista condannandola, in solido l’Assicurazione, al pagamento in favore di I.N.P.S. della minore somma di euro 63.000.

LI.N.P.S. aveva presentato appello lamentando che la rivalsa aveva trovato accoglimento nei limiti dell’importo dei ratei effettivamente corrisposti sino al momento del venir meno delle condizioni previste dalla legge per l’ammissione al beneficio (euro 74.000) e tale importo era stato ulteriormente ridotto ad euro 63.000 in ragione della stima del presunto danno patrimoniale effettivamente subito dall’infortunato.

La Corte territoriale aveva ritenuto che l’appellante avesse diritto a percepire il pagamento dell’intero valore capitalizzato della rendita pensionistica costituita in favore del danneggiato e non le somme effettivamente corrisposte sino alla revoca del beneficio. Conseguentemente, in accoglimento dell’impugnazione, aveva condannato i convenuti, in solido, al pagamento della somma di euro 156.907,83 oltre alle spese di lite.

La Cassazione ha invece ritenuto di accogliere la doglianza dell’impresa assicuratrice, che lamentava la violazione dell’art.1916 c.c. e dell’art. 14, commi 1 e 2, I. 12.6.1984, n. 222, avendo erroneamente la Corte d’Appello determinato il diritto di surroga di I.N.P.S. nel credito del danneggiato verso il responsabile civile, nella misura corrispondente all’intero valore capitalizzato della rendita a questi riconosciuta e non nella misura corrispondente alle somme effettivamente erogategli. Importo, quest’ultimo, certamente minore dell’originario ammontare, a seguito di revoca della pensione di invalidità riconosciuta al danneggiato.

La redazione giuridica

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