Le plurime patologie di cui è affetto il ricorrente non sono riconducibili all’attività lavorativa, bensì al quadro nosologico preesistente di Morbo di Parkinson e ipoplasia romboidea (Tribunale di Pistoia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 164/2021 del 13/11/2021 RG n. 1179/2018)

Il ricorrente, ex lavoratore di una famosa catena di supermercati, adisce il Tribunale per ottenere l’accertamento di plurime patologie professionali: tendinopatia spalle bilaterale, in misura del 10%; tenosinovite mani bilaterale, in misura del 5%; epicondilite bilaterale, in misura del 5%, con determinazione del grado di inabilità permanente complessivo, nella misura del 18%.

Il CTU ha affermato “… Ho espletato le operazioni peritali secondo la criteriologia medico -legale e secondo le disposizioni imposte dal Giudice relatore. Posso concludere l’elaborato peritale affermando che le patologie lamentate non hanno i requisiti medico -legali per il riconoscimento di malattia professionale …”…….. Ritengo non usuale che si debbano esaminare tre ben distinte patologie in una unica perizia. Per la completezza della trattazione si richiederebbe un esame singolo e particolareggiato di ciascuna di esse. Soprassiedo a tale incongruenza medico -legale proprio per la particolarità del caso che mi accingo a descrivere……..(….)… Il periodo lavorativo più lungo è quello espletato dal 1998 all’ottobre 2016, data della cessazione del rapporto lavorativo. In tale contesto risultava addetto ausiliario alla vendita nel reparto drogheria, con mansioni di rifornimento scaffali, addetto alla cassa e al magazzino. Nel 2011 veniva espressa diagnosi di M. di Parkinson ma la sintomatologia era iniziata svariati mesi addietro. Proprio in relazione alla comparsa di deficit motori e sensitivi a carico degli arti superiori il Medico Competente dell’ azienda aveva effettuato accertamenti ed aveva stabilito limitazioni e prescrizioni in relazione al le mansioni. In particolare fin dal 19.01.10 veniva concessa una idoneità parziale con limitazione dei movimenti ripetuti e continuativi a carico della spalla dx e veniva impedita la mansione di sbancalaggio. Tali prescrizioni in relazione al rilievo di ipoplasia romboidea della scapola dx, patologia preesistente. Le visite e le prescrizioni si sono succedute nel tempo con cadenza semestrale circa ed in tutti i rilievi, a varia gradazione, l’impedimento alla cassa ed allo sbancalaggio venivano riconfermati. Le dette limitazioni venivano sostituite con attività lavorative che non comportavano movimentazione di pesi anche se leggeri. Veniva anche riconfermato il turno mattutino, solo occasionalmente quello pomeridiano. Tale impedimento anche in relazione all’aggravamento della patologia Parkinsoniana. Quest’ultima non è in alcun modo da ricollegarsi ai lavori svolti . In sintesi, negli ultimi anni la mansione di cassiere e scaffalista è stata espletata per brevi periodi e con impedimento a MMC ed effettuazione di movimenti ripetuti. Inoltre dalla lettura del particolareggiato ed esauriente DVR effettuato dalla ditta è possibile rilevare nelle conclusioni: ” La valutazione del rischio da movimentazione manuale di bassi carichi ad alta frequenza in presenza di turn over con lavori multicompito da attività d i cassa e rifornimento scaffali reparto drogheria, per i due turni di lavoro presi in considerazione (1° e 2° turno) della durata giornaliera di ore 6,25 pari ad un monte ore settimanali di ore 37,5 ha evidenziato la presenza di un rischio accettabile (_< 2,2) per tutti gli scenari considerati, ad eccezione del rifornimento dei prodotti contenuti nel carrellino spesa, quando questa attività viene svolta per il 60% del turno di lavoro. In questo caso è presente un rischio border -line ( molto basso)”. In definitiva, sulla base delle osservazioni suindicate, posso affermare che i disturbi lamentati dal p. sono da ricollegarsi a patologie preesistenti, in particolare a M. di Parkinson e non è possibile stabilite con assoluta certezza che le dette patologie siano da ricollegarsi alla mansioni lavorative espletate nel tempo. A tal proposito posso esprimere la seguente osservazione: se fosse stato dimostrato un chiaro ed efficiente rischio lavorativo tale da produrre una certa patologia, ma questo non è dimostrato, la visione di un solo accertamento diagnostico eseguito ad inizio della sintomatologia lamentata, senza che ci potesse essere un esame antecedente e neppure uno successivo, non mi avrebbe permesso di affermare i requisiti indispensabili per il riconoscimento di malattia professionale. Faccio presente inoltre che l’esame ecografico a me consegnato è stato eseguito da un Medico Specialista in Reumatologia; per firmare il referto ecografico si richiede Specializzazione in Radiologia. Altro elemento di dubbio è la mancata apposizione del timbro del professionista esecutore della prestazione; è presente soltanto una sigla e non la firma per esteso . Concludo la mia relazione peritale ritenendo che non sussistono elementi medico -legali tali da poter asserire che le patologie in oggetto siano da ricollegarsi all’attività lavorativa svolta negli anni … “.

Ed ancora, in replica alle osservazioni critiche del CTP “ A questo punto ci troviamo davanti ad un quadro preesistente e ad una patologia evoluta successivamente che non hanno niente a che vedere con la mansione lavorativa……..(..) è evidente che le patologie di cui è affetto il ricorrente non sono riconducibili all ‘attività lavorativa svolta all ‘interno del supermercato bensì al quadro nosologico preesistente al 2011 (Morbo di Parkinson e ipoplasia romboidea) che non è certamente riconducibile alle mansioni lavorative svolte dal ricorrente. “

In definitiva, le patologie da cui è affetto il ricorrente sono al di fuori del rischio lavorativo in quanto trovano la loro genesi in un quadro patologico preesistente che è incompatibile con l ‘esposizione lamentata.

Conseguentemente, non sussistendo l’origine professionale delle malattie, la domanda risulta infondata e viene rigettata.

Avv. Emanuela Foligno

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