Per quel che riguarda i ricorsi per Cassazione, vigono le norme che prevedono il deposito di atti e documenti in forma analogica. Una sentenza fa il punto nel merito.

Con la pronuncia numero 24186/2018, la Suprema Corte fa chiarezza sui ricorsi per Cassazione e i relativi rischi di improcedibilità.

Gli Ermellini hanno ribadito come ci si debba comportare nel caso in cui la notificazione della sentenza impugnata sia avvenuta con modalità telematiche.

Infatti, contrariamente a quanto avviene negli altri gradi di giudizio, dinanzi alla Corte di cassazione non si applicano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali.

Ciò significa che, per i ricorsi per Cassazione, vigono ancora le norme processuali per le quali gli atti e i documenti vanno depositati in cancelleria in forma analogica. Eventualmente, anche con sottoscrizione autografa.

Da tale regola discende l’onere per il ricorrente di depositare una copia autentica della sentenza impugnata corredata di relata di notifica. Il tutto, a pena di improcedibilità del ricorso.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ribadito come ci si debba comportare nel caso in cui la notificazione della sentenza impugnata sia stata notificata con modalità telematiche.

Allineandosi a un orientamento ormai consolidato, i giudici hanno ricordato che in erti casi, per soddisfare l’onere di depositare la copia autentica della decisione con la relata di notifica, il difensore del ricorrente deve seguire un iter preciso.

In primis, deve estrarre una copia cartacea del messaggio p.e.c. e dei suoi allegati.

Fatto ciò, deve attestare la conformità di tale copia agli originali digitali, mediante propria sottoscrizione autografa.

Il passaggio seguente consiste nel depositare la copia conforme presso la cancelleria della Cassazione. E nei tempi previsti dal Codice.

Non occorre, invece, che si depositi la copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico.

La Cassazione ha inoltre precisato che l’autenticazione del messaggio di posta elettronica certificata è necessaria.

Ciò in quanto, da tale messaggio, si evincono il giorno e l’ora in cui la notifica si è perfezionata per il destinatario.

L’autenticazione degli allegati alla p.e.c. è invece un passaggio necessario per adempiere a quanto previsto dall’articolo 369 del codice di procedura civile.

Quest’ultimo richiede, a pena di improcedibilità, che venga depositata una “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.

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