Dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte il ricorso presentato in modalità telematica la cui ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 24 del giorno rilevante ai fini di causa

“In tema di notificazione con modalità telematiche, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies convertito con modifiche dalla L. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21,00, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3, si perfeziona alle ore 7,00 del giorno successivo”. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7159/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato da un uomo che si era visto respingere la domanda di concessione dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e altresì di quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto il ricorso inammissibile per tardività della sua proposizione.

Il ricorrente, con esplicito riferimento alla mera data di pubblicazione della sentenza impugnata (25 maggio 2018), aveva documentato di avere proceduto alla notifica in via telematica del ricorso con accettazione del relativo sistema solo alle ore 00:00:29 del giorno 28 dicembre 2018 e consegna in casella all’Avvocatura dello Stato alle successive ore 00:00:42 dello stesso 28 dicembre 2018, dunque oltre la scadenza del 27 dicembre 2018. Non appariva così rispettato il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c.

Per quanto la regola della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione sia applicabile, anche alla notifica con modalità telematiche e, dunque, essa operi in favore del notificante, occorre pur sempre – precisano dal Palazzaccio – che la ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma prima delle ore 24 del giorno rilevante ai fini di causa;

Nel caso in esame, non si poteva dire che la richiesta di notifica con modalità telematiche fosse avvenuta dunque l’ultimo giorno utile, pur oltre le ore 21,00, proprio perché la stessa richiesta del notificante e la ricevuta di accettazione erano avvenute quando era già iniziato il giorno 28 dicembre 2018.

La redazione giuridica

Leggi anche:

CARTELLE DI PAGAMENTO, È VALIDA LA NOTIFICA DEL MESSO AL PORTIERE?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui