Non è configurabile la circostanza aggravata prevista dall’art.609-ter c.p. qualora l’assunzione della sostanza stupefacente da parte della vittima del reato di violenza sessuale sia avvenuta spontaneamente, senza alcuna istigazione o agevolazione da parte del colpevole

La vicenda

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati di violenza sessuale aggravato dall’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, e di sottrazione consensuale di minorenni, condannandolo alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l’imputato aveva indotto la persona offesa a subire atti sessuali di vario tipo abusando delle condizioni di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto, sia perché affetta da significativo deficit psichico e cognitivo, sia perché sotto l’effetto di bevande alcoliche e stupefacenti.

Il ricorso per Cassazione

Contro tale sentenza la difesa aveva proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 609-bis, primo e secondo comma, e 609-ter, primo comma, n. 2, cod. pen., avendo in particolare, riguardo alla configurabilità dell’aggravante dell’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

La sentenza impugnata descriveva, infatti, sì un uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, ma non contro la volontà della persona offesa; ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609-ter, primo comma, n. 2, cod. pen., è necessaria la somministrazione di tali sostanze contro la volontà della vittima (Sez. 3, n. 32462 del 19/01/2018).

La questione posta all’attenzione dei giudici della Suprema Corte è stata dunque, la seguente: se l’aggravante di cui all’art. 609-ter, primo comma, n. 2, cod. pen., possa ritenersi integrata anche in caso di assunzione di sostanza alcolica o stupefacente non provocata o agevolata dall’autore o dagli autori del reato di violenza sessuale.

Il reato di violenza sessuale

Non v’è dubbio, – ha affermato la Cassazione (Terza Sezione Penale, sentenza n. 10596/2020) – “che la situazione di approfittamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche da parte della vittima, avvenuta per libera iniziativa della stessa, o comunque per causa non imputabili all’agente, è ritenuta idonea ad integrare il reato di violenza sessuale”.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, tra le condizioni di «inferiorità psichica o fisica», previste dall’art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., rientrano anche quelle determinate dalla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente (Sez. 3, n. 16046 del 13/02/2018, Sez. 3, n. 45589 del 11/01/2017).

Tuttavia, questa conclusione non può implicare la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609-ter, primo comma, n. 2, cod. pen.

Recenti pronunce hanno espressamente affermato che «l’uso delle sostanze alcoliche deve essere […] necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l’alcol per la violenza, somministrandolo alla vittima; invece l’uso volontario incide si, ma non anche sulla sussistenza dell’aggravante» (così Sez. 3, n. 32462 del 19/01/2018).

La soluzione secondo cui, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609-ter, primo comma, n. 2, cod. pen., l’uso delle sostanze alcoliche o stupefacenti debba dipendere da un’attività di somministrazione la quale sia stata effettuata o agevolata dall’agente e risulti funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali sembra imporsi per un duplice ordine di ragioni.

Nel caso in esame, era pacifico che la persona offesa avesse assunto volontariamente sostanza stupefacente, fumando uno spinello, cedutogli da altra persona al di fuori di ogni accordo con l’imputato.

Precisamente, la Corte d’appello aveva evidenziato che la persona offesa, al momento in cui era entrata in contatto con l’imputato, aveva già fumato lo spinello, e, quindi, era già sotto l’effetto della sostanza stupefacente quando l’imputato era stato informato che la vittima era in condizioni di “sballo” e, perciò, poteva essere indotta al compimento anche di atti omosessuali.

Per queste ragioni, in considerazione del principio giuridico affermato e dei fatti accertati, è stata esclusa la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609-ter, primo comma, n. 2, cod. pen.

Se, infatti, la droga era stata assunta dalla vittima senza alcuna istigazione o agevolazione del ricorrente, non poteva ritenersi che quest’ultimo lo avesse costretto o indotto a compiere o subire atti sessuali con l’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Il ricorrente, piuttosto, aveva approfittato (anche) dello “stordimento” della vittima per compiere gli atti sessuali.

Tanto premesso la sentenza impugnata è stata annullata con riferimento a tale circostanza, con eliminazione della stessa, ed il rinvio degli atti alla Corte d’appello di Palermo per la rideterminazione della pena.

La redazione giuridica

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