Respinto il ricorso di un uomo, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della coniuge convivente, che eccepiva la mancanza di dissenso della persona offesa

Il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 36901/2020, allineandosi alla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte, nello specifico, si è pronunciata siul ricorso presentato da un uomo condannato in sede di merito a tre anni e quattro mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti e condotte di violenza sessuale nei confronti della coniuge convivente.

L’imputato, nel rivolgersi ai Giudici del Palazzaccio, deduceva, tra gli altri motivi, l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancante e illogica motivazione quanto alla sussistenza del dolo nel reato di violenza sessuale, in particolare quanto all’emersa mancanza del dissenso della persona offesa al congiungimento con il marito anche alla luce della normale consuetudine sessuale tra i due.

Gli Ermellini,  tuttavia, hanno ritenuto inammissibile la doglianza del ricorrente.

A loro avviso, infatti, le dichiarazioni della persona offesa, riportate dai giudici di appello, chiarivano le circostanze per le quali l’imputato certo non poteva essere convinto dell’altrui consenso allorquando si congiungeva con la convivente; dalle stesse emergeva con chiarezza che l’atteggiamento dell’uomo, caratterizzato abitualmente dall’usare dapprima violenza verso la donna, subito dopo chiudendola in camera per poi obbligarla a rapporti sessuali, continuando anche a picchiarla se la stessa si opponeva, non era certo tale da potere lasciare spazio già all’espressione di un sia pur minimo dissenso.

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