La fistola vescico vaginale nel 75% dei casi è dovuta a lesioni vescicali prodotte nel corso di interventi ginecologici, urologici o di chirurgia pelvica (Tribunale di Cosenza, Sez. II, sentenza n. 2311 del 25 dicembre 2020)

L’attrice veniva sottoposta in data 28.2.07 a intervento chirurgico per “fibromatosi uterina con metrorragia” presso l’ospedale di Castrovillari e, in data 3.7.08, avvertendo notevoli disagi, si ricoverava presso altra struttura dove veniva praticata cistografia che rilevava la presenza di “fistola vescico vaginale gastropatia HP correlata”. Da successivi accertamenti è emerso che il disturbo era conseguenza dell’intervento chirurgico di isterectomia.

Per tale ragione, in data 13.3.09 la donna si sottoponeva a intervento chirurgico riparatore presso una struttura romana e successivamente cita a giudizio l’azienda Ospedaliera invocando il risarcimento dei danni per errata esecuzione di isterectomia.  

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale.

Il Tribunale di Cosenza ritiene la domanda della paziente meritevole di accoglimento e preliminarmente dà atto che  l’accettazione di un paziente in una struttura sanitaria comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, con la conseguenza che il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico della struttura dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

Al riguardo è sufficiente l’accertamento di una relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”.

La CTU espletata, integralmente condivisa dal Giudice, ha accertato l’inesatta esecuzione della laparoisterectomia e la sua efficienza eziologica collegata ai danni lamentati dalla donna.

Il Consulente ha chiarito che “le fistole urogenitali sono le forme più frequenti di fistole urinarie e sono per lo più iatrogene, causate, cioè, da complicanze di interventi chirurgici sull’apparato genito-urinario. Le fistole vescico -vaginali sono le più comuni e nel 75% dei casi sono dovute a lesioni vescicali prodotte nel corso di interventi ginecologici (tre volte più frequenti nelle laparoisterectomie rispetto alle colpoisterctomie), urologici o di chirurgia pelvica. Trattandosi di complicanza intrinseca alla chirurgia ginecologica, è importante identificare i rischi ed adottare accorgimenti utili ad incrementare i margini di sicurezza. La lesione vescicale durante l’isterectomia può essere evitata mediante dissezione del piano appropriato, tra vescica e segmento uterino inferiore, procedendo in punta di bisturi o con strumenti appropriati (smussi). Inoltre, la diagnosi intraoperatoria del danno alla vescica, ai fini della quale un ruolo determinante assume la cistoscopia, consente la riparazione immediata, di regola con risultati positivi.”

Quindi il CTU ha concluso per una condotta imperita che ha causato la determinazione della lesione e per negligenza nell’omessa esecuzione di cistoscopia vescicale o di cistografia che avrebbero consentito di rilevare tempestivamente la lesione vescicale stessa e quindi di attuare nel corso del medesimo intervento la sua correzione – riparazione.

Tale lesione, secondo il CTU,  ha provocato unicamente una inabilità temporanea parziale in misura del 25% della durata di 733 giorni, senza postumi permanenti poiché l’intervento riparatore ha consentito il completo ripristino.

Per la liquidazione del danno il Tribunale utilizza i criteri di cui all’art. 139 D.Lgs. 209/2005 addivenendo all’importo di euro 8.702,54.

Nulla viene riconosciuto a titolo di pregiudizio morale, in quanto l’attrice non ha specificatamente allegato sull’incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.

In conclusione l’azienda ospedaliera viene condannata al pagamento della somma di euro 8.702,54, oltre le spese di giudizio e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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