La ripetitività ed abitualità dei comportamenti diretti alla coniuge, sottoposta a continue vessazioni, integrano il reato di cui all’art. 572 del codice penale
Nel delitto di maltrattamenti le condotte devono essere connotate da ripetitività tale da costituire quella continuità ed abitualità che configura la condotta materiale del reato, dovendo questa consistere nella sottoposizione del familiare ad una serie di sofferenze fisiche e morali che, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire reato.
Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 34351/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo dichiarato responsabile, in sede di merito, del reato di cui all’art. 572 cod. pen. (maltrattamenti contro familiari) in danno della moglie, sottoposta a continue vessazioni, percosse e violenze, nonché del reato di cui all’art. 609 bis, comma 1 cod. pen. per avere costretto la moglie a subire atti sessuali contro la sua volontà.
Nell’impugnare la decisione l’imputato contestava la mancata dovuta considerazione delle dichiarazioni rese dalla moglie alla Polizia intervenuta nell’abitazione familiare dopo una segnalazione effettuata dalla della stessa nel 2013. In quella circostanza, infatti, la donna aveva dichiarato che, dopo gli episodi di violenza e di maltrattamenti denunciati “che pure l’avevano indotta a lasciare l’abitazione rifugiandosi dal fratello per un mese, il marito non aveva più reiterato le condotte denunciate nei suoi confronti”.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire al motivo di doglianza respingendo il ricorso in quanto infondato.
A detta della Cassazione, infatti, la Corte territoriale aveva rappresentato nella sentenza impugnata gli episodi di prevaricazione nei confronti della vittima, consiste in continui insulti (sei una scrofa, come sei brutta, copriti, fai schifo, sei grassa, dovrei cambiare le porte perché non ci entri più, tra dieci anni ti cambio con una più giovane e più bella) pronunciati nella quotidianità della vita e non solo nel corso di litigi, nel far mancare alla persona offesa i mezzi finanziari necessari per l’acquisto di beni di prima necessità, cui si accompagnavano le sporadiche condotte violente riferite ed accertate. Siffatte considerazioni erano sufficienti a sorreggere il giudizio di ripetitività ed abitualità dei comportamenti richiesto dal delitto di cui all’art. 572 cod. pen., costituendo il nucleo di un abituale comportamento vessatorio ai danni della moglie dell’imputato.
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