La violenza sessuale può anche estrinsecarsi attraverso la sopraffazione quando questa è finalizzata a pretendere un bacio al quale la persona offesa non ha dato il consenso. In caso di violenza privata endofamiliare, ai fini della configurabilità della violenza sessuale è necessario valutare il contesto nella sua globalità e la condotta dei soggetti coinvolti (Corte di Cassazione, V Sezione penale, Sentenza n. 37460 del 14 ottobre 2021)

La Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 6.2.2018, ha rideterminato la pena nei confronti dell’uomo fissandola in due anni di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale, ed ha confermato la condanna a suo carico per i reati di sequestro di persona ai danni della moglie e dei tre figli minori; lesioni aggravate, tentata violenza privata aggravata, violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della moglie.

Propone ricorso l’imputato deducendo, come primo motivo, vizio di violazione di legge e di motivazione quanto alla ritenuta attendibilità della testimone-persona offesa dal reato, nonché moglie dell’imputato, la quale avrebbe creato le condizioni per ottenere una separazione consensuale proprio grazie alle querele e raggiungere, così, senza addebiti di sorta, il proprio obiettivo di trasferirsi dove risiede la propria famiglia di origine, senza che il marito potesse opporsi.

Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione rispetto ai reati di lesioni personali volontarie derivate da un unico schiaffo, che avrebbe invece dovuto essere riqualificato nella meno grave fattispecie di percosse; di violenza privata.

Secondo il ricorrente, tutti i reati da lui commessi tali non sono poiché finalizzati a recuperare il rapporto sentimentale con la moglie ovvero al benessere familiare e, al più, frutto di banali litigi, estranei alla sfera dell’intervento penale. Il ricorso non si confronta, tuttavia, con le evidenze della prova raccolta in atti, per niente frutto di travisamento che, semmai, è il vizio logico che affligge le sue censure, insieme all’assertiva, diversa lettura che si vuol dare a tali prove.

La Corte di Cassazione respinge la tesi difensiva del marito, con il fine di sminuire il gesto compiuto ai danni della propria moglie.

Secondo la giurisprudenza della materia, la violenza sessuale può anche estrinsecarsi attraverso la sopraffazione quando questa è finalizzata a pretendere un bacio, al quale la persona offesa non ha dato il proprio consenso.

Secondo il ricorrente, le dichiarazioni rese dalla moglie in sede di dibattimento non dimostrano i maltrattamenti in suo danno, in assenza delle necessarie reiterazione e continuità, così come non risulta provata la condotta di violenza sessuale, consistita nel baciarla sulla bocca contro la sua volontà, senza il ricorso a violenze fisiche o verbali.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Infondato il motivo con cui il marito denuncia l’inattendibilità della moglie, in quanto la donna ha reso dichiarazioni coerenti e logiche, dalle quali non emerge rancore o intento calunnioso nei confronti del marito.

Tali dichiarazioni, peraltro, sono state confermate da elementi esterni in relazione al reato di sequestro di persona e di lesioni.

Per quanto concerne la dedotta violenza sessuale, la Corte precisa come risulta già affermato da tempo che “anche il bacio sulla bocca può configurare il reato di violenza sessuale e che giurisprudenza più recente ha pur sempre ritenuto che un bacio sulla bocca possa configurare il reato di violenza sessuale, sebbene insistendo sulla necessità, in tale fattispecie (così come in tutte quei casi nei quali baci o abbracci siano non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene), di valutare la condotta nel suo complesso, il contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, la sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, il contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e ogni altro dato fattuale qualificante.”

Tale reato risulta consumato in quanto “l’imputato ha stretto il viso della vittima bloccandola per imporle il bacio sulla bocca e, contemporaneamente, e, nonostante la resistenza oppostagli, le ha impedito di sfuggire alla sua presa” anche se a conoscenza delle intenzioni della donna di porre fine al rapporto e trasferirsi.

Il mancato consenso all’atto sessuale era ben noto all’imputato, il quale però non si è fermato, compiendo volontariamente un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della moglie, non rilevando affatto il fine dello stesso di riconciliarsi con la donna.

Non coglie nel segno la deduzione dell’imputato che ritiene insufficienti le dichiarazioni della moglie al fine di attribuire allo stesso la responsabilità dei reati ascritti.

Inammissibili i profili di doglianza del secondo motivo poiché finalizzati a ottenere valutazioni precluse in sede di legittimità.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili, o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal Giudice del merito.

Avv. Emanuela Foligno

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