Chiarimenti dall’Inail sulla rivalutazione del danno biologico stabilita sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat

“Con decorrenza 1 luglio 2019, su proposta del presidente dell’Inail di cui alla determinazione n. 209 del 20 giugno 2019, sono rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura dell’1,10%”. E’ quanto prevede il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 147/2019.

Nelle scorse ore l’Inail, con la circolare n. 9/2020, ha fornito ulteriori indicazioni sull’ambito di applicazione della rivalutazione che, in base alla legge di stabilità 2016, avviene ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente. Per l’anno 2019, tale variazione (intervenuta tra il 2017 e il 2018) è stata pari all’1,10%.

L’ambito di applicazione della la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2019, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018. I predetti importi sono stati corrisposti con il rateo di rendita del mese di marzo 2020.

In merito agli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione, si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2019.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019 (data provvedimento) relativi a eventi lesivi antecedenti al 1° gennaio 2019 e quindi non rientranti nelle disposizioni di legge afferenti alla vigente tabella, l’incremento si applica sull’importo complessivo in base alla precedente tabella di indennizzo del danno biologico (decreto ministeriale 12 luglio 2000), maggiorato della percentuale del 16,25% relativa ai precedenti aumenti straordinari nonché all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018.

Con riferimento, invece, agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019 (data provvedimento) relativi a eventi lesivi dal 1° gennaio 2019, per i quali trova applicazione la vigente tabella del danno biologico in capitale, l’incremento si applica sull’importo del valore capitale corrispondente al grado di menomazione dell’integrità psicofisica e all’età dell’infortunato/tecnopatico, comprensivo di aumenti straordinari, nonché all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2019, in caso di assenza della definitiva valutazione del grado di menomazione, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

 In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2019, e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi. Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2019.

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2019, n. 147 saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza elaborato a livello centrale.

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