Deve essere annullata la multa per eccesso di velocità, se è passato oltre un anno dall’ultima verifica di taratura del dispositivo (tutor) col quale è accertata l’infrazione

Il ricorrente aveva proposto opposizione contro il verbale di infrazione al codice della strada elevato a suo carico per violazione dell’art. 142 commi ottavo ed undicesimo C.d.S., per aver superato di oltre 10 km/h i limiti previsti di velocità. Ad avviso dell’opponente la sanzione irrogata era illegittima in quanto mancava la taratura preventiva e periodica del sistema tutor.

Sull’obbligo di periodiche verifiche di funzionalità e di taratura il Ministero dell’Interno, con provvedimento prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017 ha espressamente affermato che: “i dispositivi e i sistemi impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad approvazione del prototipo. La procedura di approvazione si completa con l’esecuzione congiunta, da parte di soggetti terzi accreditati, delle verifiche di taratura e funzionalità sul medesimo prototipo, finalizzate a determinare l’idoneità del dispositivo o sistema a svolgere il servizio richiesto. Al termine della procedura, qualora le verifiche abbiano dato esito positivo, il competente ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette un decreto di approvazione del prototipo”.

Dunque, ogni esemplare dei dispositivi e dei sistemi approvati secondo tale procedura, prima di essere posto in funzione, deve essere sottoposto anche a verifiche iniziali di taratura e di funzionalità, al fine di accertare che le prestazioni corrispondono al prototipo approvato.

Le verifiche di taratura periodiche

La verifica di taratura, volta a valutare la precisione della misure eseguite o l’errore dell’indicazione della velocità rilevata, deve essere eseguita da un soggetto terzo, ovvero anche dal produttore o dall’utilizzatore, a condizione che siano accreditati da altro organismi di accreditamento.

Tale circolare è rilevate sia perché ha previsto l’obbligo del rispetto della disciplina ex art. 46 comma sesto C.d.S., sia perché ha espressamente sottolineato che il certificato di taratura non è sufficiente se non c’è il verbale periodico di verifica della predetta funzionalità della strumentazione per la rilevazione della velocità, precisando che di tale verifica va dato atto anche nel verbale di infrazione.

Pertanto, diviene obbligatorio per la P.A. che utilizza gli strumenti per la rilevazione delle velocità, effettuare la taratura annuale e fornire la documentazione probatoria conseguente.

Anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha, in più occasioni ricordato (e ribadito) l’importanza della taratura.

In tutte le sentenze si è detto che “la particolare tecnicità della strumentazione de qua comporta la necessità e la doverosità di sottoporla a taratura periodica, proprio per garantire la massima precisazione nella rilevazione dei valori”.

Ed in effetti, la mancata taratura delle apparecchiature tutor potrebbe mettere in dubbio la corretta e precisa individuazione di tutti quei dati che, oggetto di successiva elaborazione, consentono di stabilire i valori per la determinazione delle sanzioni da applicare.

Dunque, la semplice omologazione degli strumenti – diretta a certificare l’identità delle apparecchiature al prototipo approvato – non viene ritenuta sufficiente a garantire la perfetta funzionalità dell’apparecchio utilizzato, se lo stesso non è sottoposto a periodico controllo tramite tarature, dirette a regolarlo e verificarlo per un suo uso corretto.

L’importanza della taratura preventiva – ha aggiunto il Giudice di Pace di Savona (sentenza del 14/2/2020)- trova ulteriore conferma in considerazione del fatto che l’accertamento della velocità – oggetto di contestazione nel verbale ed indispensabile anche per determinare il tipo e l’entità delle sanzioni da applicare – “è caratterizzata da irripetibilità”.

Da ciò la necessità di precisione ed incontestabilità in ordine all’accertamento della velocità.

Ebbene, quanto al caso in esame, a fronte della specifica contestazione da parte dell’opponente, era onere della P.A. provare l’esistenza dei fatti costituitivi della pretesa sanzionatoria. Ed invero, da quanto accertato all’atto della rilevata infrazione il certificato di taratura dell’apparecchio (tutor) di rilevamento della velocità risultava scaduto, in quanto era già decorso il termine annuale che la giurisprudenza della Suprema Corte individua quale termine massimo entro cui sottoporre il dispositivo a nuova taratura.

Per queste ragioni, è stato accolto il ricorso nella parte in cui eccepiva l’inesistenza di valida taratura del dispositivo con cui l’infrazione era stata sollevata.

Avv. Sabrina Caporale

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