I dispositivi o i mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza della velocità fuori dai centri abitati, non possono essere utilizzati o installati a una distanza inferiore al chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità
La vicenda
Un automobilista aveva visto recapitarsi a mezzo posta il verbale di accertata violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada, constatata mediante sistema di misurazione della velocità SICVe-Tutor. Da quanto emerso l’auto aveva superato “di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità previsti dal segnale stradale”.
Il detto verbale comminava la sanzione amministrativa pecuniaria di 169,00 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
A fronte della contestazione, l’automobilista proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Bologna, domandando l’annullamento del verbale per diversi ordini di ragioni; tra questi, l’illegittimità del verbale per mancata apposizione di adeguata segnaletica di preavviso dell’effettuazione dei controlli elettronici di velocità e per mancato rispetto della necessaria distanza minima di almeno 1 km – ai sensi dell’art. 25, comma 2 Legge 120/2010 – tra il segnale stradale che impone il limite di velocità (nel caso di specie, 110 Km/h) e la postazione di rilevamento della stessa.
L’appello
In primo grado, l’opposizione veniva rigettata. Il ricorrente si rivolgeva, pertanto, al Tribunale di Bologna, in qualità di giudice dell’appello. Ancora una volta, l’automobilista insisteva per l’illegittimità della sanzione irrogata per violazione dell’art. 25, comma 2 della legge 29.07.2010, in ordine alla distanza di installazione del rilevamento della velocità dal segnale stradale che impone il limite di velocità; la sentenza di primo grado, sul punto, si era limitata ad attestare che il verbale impugnato desse atto della esistenza della segnaletica del limite di velocità; tuttavia, in difetto di qualsiasi allegazione di controparte, doveva ritenersi non raggiunta la prova del rispetto della distanza.
Ebbene, l’adito Tribunale di Bologna (sentenza n. 787/2020) ha accolto la contestazione del ricorrente perché fondata.
Il Giudice di Pace aveva, infatti, erroneamente ritenuto che la circostanza che il verbale impugnato desse atto dell’esistenza della segnaletica del limite di velocità costituisse elemento sufficiente a respingere le contestazione di parte opponente circa la valutazione del rispetto della distanza minima.
Il riferimento normativo
Come correttamente osservato dall’appellante, ai sensi dell’art. 25, comma 2 ultima parte, i dispositivi o i mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, fuori dai centri abitati, “non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”.
La Cassazione sul punto ha, di recente, precisato che il vincolo di distanza minima si applica solo a fronte di un controllo velocità da remoto – cioè tramite misuratore di velocità installato in postazione fissa per funzionare in automatico – e, non al contrario, quando il controllo avviene a mezzo di dispositivi mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia (Cass. n. 32104/2019).
Del resto il dispositivo SICVe-Tutor rientra tra i dispositivi di rilevamento fisso, perciò alla fattispecie in esame, doveva applicarsi a pieno titolo la distanza minima di un km.
Ed invero, nel caso di specie, il verbale contestato nulla diceva in merito al rispetto della distanza, limitandosi ad attestare che “l’auto superava di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti di velocità previsti dalla segnaletica stradale pari a km/h 110”.
Mentre l’appellante contestava che la segnaletica del limite di velocità fosse installata anche sulla strada che stava percorrendo, consentendogli così di adeguare la propria velocità prima dell’inizio del tratto monitorato.
Tale contestazione avrebbe reso necessario un accertamento del reale posizionamento del segnale stradale, con onere probatorio a carico dell’Amministrazione convenuta.
Il difetto di tale allegazione ha indotto il Tribunale di Bologna ad accogliere l’appello e ad annullare in ogni sua parte il verbale di contestazione opposto e, conseguentemente, l’applicazione della sanzione irrogata, ivi compresa la prevista decurtazione dei punti della patente di guida del conducente.
Avv. Sabrina Caporale
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