La questione affrontata dagli Ermellini (Cassazione penale n° 40753/2016) nella sentenza oggetto della mia disamina racconta la vicenda di un medico del pronto soccorso, il quale veniva ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 328 c.p., in ragione del comportamento assunto nei confronti di un’anziana paziente.
Come sempre, analizzeremo la questione rappresentando in questa sede in primis il fatto storico.
Una donna anziana, Caia, si recava al pronto soccorso, lamentando un forte dolore al braccio ed il medico di turno, Tizio, che in quel momento era intento a riposare, nonostante fosse stato sollecitato a visitare la paziente, per una verosimile frattura della spalla, si limitava a prescriverle un antidolorifico, affidando poi all’infermiere il compito di somministrare la terapia.
In particolare, il sanitario difendeva la condotta assunta nell’occasione asserendo innanzitutto che la donna era stata già sottoposta ad un primo screening dal personale paramedico, che le aveva assegnato il codice di triage verde; inoltre, il medico adduceva a proprio discarico anche l’impossibilità ad effettuare una radiografia, per la quale era necessario attendere il mattino seguente.
L’Autorità Giudiziaria, dunque, condannava il medico, Tizio, per il reato di cui all’art. 328 c.p. e, secondo i Giudici della Corte di Cassazione, è risultato perfettamente corretto il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale e dalla Corte di Appello competenti.
Orbene, prima di illustrare tutto quanto espressamente riferito dagli Ermellini, è opportuno svolgere delle brevi considerazioni circa il reato di cui all’art. 328 c.p., soffermandosi in particolare sulla posizione del medico nell’ambito della citata fattispecie penale.
La norma de qua sanziona la condotta del pubblico ufficiale ovvero dell’incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta ovvero omette un atto del suo ufficio.
In particolare, alla luce della Giurisprudenza e della Dottrina oramai consolidate sul punto, il rifiuto è il “diniego di compiere un atto dovuto ed espressamente richiesto” e l’omissione è, per contro, “il mancato compimento dell’atto dovuto”.
Ancora, si configura la fattispecie in parola allorquando l’atto rifiutato ovvero omesso avrebbe dovuto essere adottato per ragioni di giustizia, per ragioni di sicurezza pubblica, per ragioni di ordine pubblico e per ragioni di igiene e di sanità.
Orbene, per quanto concerne espressamente la materia sanitaria, risulta necessario prendere le mosse dalla storica sentenza della Suprema Corte n° 3599/1997, la quale ha affermato testualmente, tra l’altro, che “…per la configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria è necessario che la condotta si riferisca ad atti che per ragioni di sanità siano indilazionabili: ciò si verifica qualora ricorra la possibilità di conseguenze dannose dirette sul bene della sanità fisica o psichica del cittadino. Tale evenienza va valutata, pur senza trascurare la peculiarità di ogni singolo caso, in base alle indicazioni fornite dalla esperienza medica ed a quelle ricavabili dalla normativa relativa alla materia cui l’atto attiene: solo ad esito negativo di un’indagine così condotta può ritenersi sussistere per l’operatore discrezionalità in ordine al rinvio dell’atto dovuto…”.
Dunque, nella vicenda oggetto di questa breve disamina, i Giudici di Legittimità hanno ritenuto corretta la condanna del sanitario, Tizio, in quanto il medico del pronto soccorso avrebbe dovuto senza indugi verificare la gravità della situazione e formulare una prima diagnosi, in modo tale da evitare eventuali aggravi della patologia della anziana paziente.
Peraltro, la circostanza che alla paziente fosse stato assegnato il codice di triage verde (ossia quello attestante una malattia non grave) non giustifica affatto la condotta assunta dal sanitario, in quanto il codice di triage serve solamente a stabilire un turno per la visita dei pazienti sopraggiunti al pronto soccorso.
In conclusione, nella fattispecie de qua gli Ermellini hanno ritenuto legittima la condanna del medico del pronto soccorso per il reato di cui all’art. 328 c.p., ribadendo – ancora una volta – l’orientamento Giurisprudenziale oramai pacificamente consolidato in materia di rifiuto/omissione di atti di ufficio, con specifico riguardo alla materia sanitaria, ritenendo, pertanto, che al diritto della paziente che si presenti al pronto soccorso corrisponde l’obbligo del medico di turno di visitare il soggetto.
Avv. Aldo Antonio Montella
Foro di Napoli




