Ordine dei medici del capoluogo lombardo contro l’art. 117 del Dl Rilancio Italia: norma rischia di incidere su sistema della responsabilità sanitaria

Il consiglio dell’Ordine dei medici di Milano, all’unanimità, ha deciso di sottolineare i potenziali pericoli insiti nel comma 4 dell’art. 117 del D.L. “Rilancio Italia” che prevede il blocco delle esecuzioni e dei pignoramenti, in corso e futuri, nei confronti delle Asl. In sostanza – sottolinea l’OMCeO – “le Aziende sanitarie saranno le uniche a decidere quali debitori privilegiare nei pagamenti, non avendo più lo spauracchio del decreto ingiuntivo; e questo varrà per fornitori, pazienti e medici”.

Per il presidente dell’Ordine meneghino, Roberto Carlo Rossi si tratterebbe di “un vero e proprio scudo che, surrettiziamente, lo Stato eleva a protezione indebita delle Aziende Sanitarie”. E attenzione – afferma – “che questo varrà anche contro i medici che vantassero dei diritti rispetto all’ospedale, ipotesi non certo peregrina per esempio in eventuali contenziosi per mancata tutela da rischio Covid”.

“Tale norma – prosegue Giuseppe Deleo, consigliere dell’Ordine – a parte penalizzare i diritti dei cittadini e delle aziende fornitrici, avrà il più che probabile effetto di inibire e scoraggiare ogni imprenditore dal continuare ad avere rapporti di fornitura di merci con la Sanità pubblica, stante la certezza di non poter ottenere neppure giudizialmente il pagamento dei propri crediti, cosa che finirebbe col danneggiare proprio gli operatori sanitari, tra i quali i Medici, che faticosamente stanno iniziando ad ottenere i tanto agognati dispositivi di protezione individuale.

La norma, secondo l’organismo rappresentativo dei camici bianchi del capoluogo lombardo, rischia poi concretamente di incidere sul sistema della responsabilità sanitaria.

Ciò in quanto “ogni parte lesa – spiega Deleo – nel dubbio di non vedere soddisfatto sul piano pratico il pagamento del risarcimento per una causa anche se vinta, tornerà a coinvolgere anche i Medici nelle azioni di risarcimento danni per ampliare le possibilità di soddisfare il proprio credito, vanificando così i già tenui effetti della Legge 24/2017 (cd Gelli-Bianco). Ed anche le Strutture sanitarie potranno fare più facilmente pressioni sul medico, l’unico veramente interessato ad evitare un contenzioso penale o civile, perché partecipi all’eventuale esborso”.

“Per qual motivo – si chiedono  dall’Ordine – le Assicurazioni dovrebbero, a questo punto, farsi avanti e versare, sua sponte, le somme direttamente ai danneggiati ben sapendo invece che i loro assicurati non potranno essere esecutati e quindi di fatto il loro obbligo di manleva/rimborso non inizierebbe mai a decorrere?

Peraltro non convince i professionisti la previsione del carattere temporale del “blocco”, ovvero 7 mesi. “Sappiamo – conclude Deleo – che, in Italia, nulla è più definitivo del provvisorio, tanto che l’art. 51 della legge 220/2010 decretò più o meno la stessa cosa solo ‘fino al 31 dicembre 2011’, ma poi si andò avanti a oltranza fino a quando, nel luglio 2013, la Corte Costituzionale non vi pose d’imperio un freno con la sentenza n. 186 che ne sancì la definitiva incostituzionalità”.

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