Il paziente che decide di sottoporsi a un intervento estetico deve prestare molta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l’opportunità di sottoporsi all’operazione

Nel settembre 2011, la paziente si sottopose ad un intervento di rinoplastica, a seguito del quale avvertì disturbi respiratori ed alterazioni estetiche “in ragione della cattiva programmazione della quantità di gibbo da asportare, dell’inidoneo modellamento della cartilagine e della cattiva correzione del setto”.

Fu pertanto, necessario eseguire un nuovo intervento: stessa clinica, stesso chirurgo estetico, ma neppure questa volta l’operazione fu risolutiva. A detta della paziente, le conseguenze, sia estetiche che respiratorie, patite a seguito del primo intervento non sarebbero state rimediate.

Quindi l’azione legale dinanzi al Tribunale di Napoli.

Dal canto suo, il chirurgo nel frattempo costituitosi in giudizio, chiese il rigetto della pretesa risarcitoria, rilevando come le finalità dell’intervento fossero state puramente estetiche e come l’alterazione della capacità respiratoria fosse già presente nella paziente prima dell’intervento.

Nello stesso giudizio fu citata anche la clinica, la quale al pari del predetto medico chiese il rigetto della domanda attorea rilevando l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al medico e ad essa.

Il Tribunale di Napoli ha da subito osservato che trattandosi di un intervento di natura estetica “voluttuaria”, cioè non necessario dal punto di vista della cura medica non connotato da caratteristiche di incertezza metodologica (“intervento standard” cioè routinario come definito dal ctu), il conseguimento di un risultato positivo per il paziente rappresenta la cartina di tornasole per valutare la correttezza dell’intervento del medico.

«Ed infatti, – si legge nella sentenza del giudice partenopeo – nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, il sanitario può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da intendersi quest’ultimo non come dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie».

Pertanto, laddove risulti accertato  che l’operazione sia stata eseguita a regola d’arte e che il chirurgo estetico abbia informato il paziente delle possibili conseguenze, ossia della permanenza di cicatrici, quali effetti inevitabili dell’intervento, date anche le condizioni biologiche del paziente e risulti, altresì, che quest’ultimo abbia validamente acconsentito con atto scritto – nessun inadempimento contrattuale è imputabile al sanitario.

All’esito della ctu medico legale espletata in giudizio era emerso che l’operato del chirurgo fosse stato eseguito a regola d’arte.

Al contrario, non era stata rilevata alcuna prova che l’intervento fosse stato programmato per porre rimedio a difficoltà respiratoria dal momento che, anche nella cartella clinica era descritto unicamente un intervento di rinoplastica di natura estetica, né vi era prova che lo stesso avesse negativamente inciso sulla funzionalità respiratoria dell’attrice.

Del resto anche dalla lettura del modello di consenso informato sottoscritto dalla paziente si leggeva chiaramente che l’operazione non comprendesse se non “specificatamente concordata con il chirurgo” la correzione di alterazioni funzionali. “E poiché la finalità dell’intervento di rinoplastica è quella di correggere le anomalie e gli inestetismi del naso, pur non esistendo un naso teoricamente ideale, il risultato ottenuto deve essere comunque migliorativo dell’esistente”.

«Il rischio prevedibili in sede post operatoria, – ha affermato il giudice del capoluogo campano –  è una informazione da ritenersi particolarmente pregnante nel campo della chirurgia estetica (ove è richiesta la sussistenza di concrete possibilità, per il paziente, di conseguire un effettivo miglioramento dell’aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla sua vita professionale o di relazione), con la conseguenza che la omissione di tale dovere di informazione genera, in capo al medico, nel caso di verificazione dell’evento dannoso, una duplice forma di responsabilità, tanto contrattuale quanto aquiliana».

La decisione

Ma nel caso in esame, il documento informativo era completo, dal momento che la paziente era stata resa edotta del tipo di intervento cui sarebbe stata sottoposta, delle difficoltà connesse, degli effetti conseguibili e degli eventuali rischi prevedibili per la sua salute, anche sotto il profilo delle possibili conseguenze pregiudizievoli connesse all’intervento.

Parimenti, – conclude il giudice partenopeo – “il paziente ha l’onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l’opportunità di sottoporsi all’intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista, nell’esercizio della propria autonomia privata”.

In conclusione la domanda risarcitoria è stata rigettata e dichiarata l’assenza di responsabilità del chirurgo estetico e della clinica convenuti in giudizio.

La redazione giuridica

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