Risarcimento del danno differenziale per causa di servizio

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risarcimento del danno differenziale

In materia di sicurezza sul lavoro, la richiesta di ristoro complessivo della malattia contratta sul luogo di lavoro comprende anche il risarcimento del danno differenziale

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è una domanda di carattere onnicomprensivo e l’unitarietà del diritto al risarcimento e la normale non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta; ne consegue che, laddove nell’atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà di escludere dal petitum le voci non menzionate. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 24202/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato dal Ministero della Difesa contro la sentenza con cui la Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta ex art 2087 cod. civ. da un dipendente, condannando l’Amministrazione al pagamento della somma di euro 75.005,03, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, liquidata a titolo di risarcimento del danno differenziale.

Nello specifico, il Collegio territoriale evidenziava che il lavoratore aveva lavorato alle dipendenze del Ministero dal 1981 al febbraio 2003 in qualità di operatore di macchine per lavorazioni metalliche e plastiche ed aveva contratto ipoacusia neurosensoriale bilaterale, riconosciuta come causa di servizio, perché insorta a seguito dell’esposizione al rumore nello svolgimento dell’attività lavorativa. Successivamente, l’uomo era stato assegnato a mansioni di vigilanza e custodia, perché non più idoneo al servizio in precedenza espletato, ed aveva contratto un’ulteriore patologia (stato ansioso depressivo disforico fobico) anch’essa di origine professionale perché causalmente riconducibile alla ipoacusia ed alla assegnazione a mansioni diverse rispetto a quelle di assunzione. Infine il 12 febbraio 2003 era stato collocato in quiescenza per infermità connessa al servizio.

Il Tribunale aveva respinto la domanda perché il ricorrente, assicurato presso l’INAIL, non aveva domandato il danno differenziale né aveva richiesto all’Istituto previdenziale l’indennizzo previsto dal d.lgs. n. 38 del 2000, applicabile ratione temporis.

La Corte distrettuale evidenziava, invece, che l’indennizzo previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 coesiste con il risarcimento del danno biologico, nel senso che non esclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l’integrale ristoro del danno subito secondo i criteri civilistici e pertanto il lavoratore, pur nella pacifica vigenza del richiamato d.lgs., è legittimato a domandare il cosiddetto danno differenziale.

Il Giudice del gravame precisava poi che l’art. 10, comma 7, del d.P.R. n. 1124 del 1965 costituisce un precetto di necessaria applicazione e pertanto, anche in caso di azione contrattuale formulata per le ipotesi di responsabilità ex art. 2087 cod. civ., la domanda proposta nei confronti del datore di lavoro non potrà che essere qualificata di risarcimento del danno differenziale, con la conseguenza che il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l’esistenza del rapporto di lavoro, la violazione da parte del datore degli obblighi di natura prevenzionale, specifici o generici, resistenza del danno ed il nesso causale con la denunciata violazione.

Il Collegio specificava, infine, che dall’istruttoria era emersa la derivazione causale delle patologie dallo svolgimento dell’attività lavorativa, e aggiungeva che il Ministero della difesa non aveva dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.

Effettuata la capitalizzazione dell’indennizzo che, ove richiesto, sarebbe stato coperto dall’INAIL, sia per la quota non patrimoniale che per quella patrimoniale, il giudice d’appello escludeva il danno differenziale per il biologico da invalidità permanente e riconosceva solo il danno morale, il danno biologico temporaneo ed il danno differenziale patrimoniale.

Nel ricorrere per Cassazione, il Ministero eccepiva, tra gli altri m otivi, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto la domanda introduttiva del giudizio era diretta ad ottenere il danno integrale, mentre la Corte d’Appello aveva riconosciuto al lavoratore il danno differenziale.

Dopo aver richiamato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda del lavoratore, il ricorrente osservava che l’azione di danno differenziale è caratterizzata rispetto alla ordinaria azione risarcitoria da petitum e causa petendi diversi (come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale), di tal chè nella specie il giudice d’appello avrebbe dovuto confermare la sentenza del Tribunale, in quanto la specifica domanda non era stata proposta e non era stata presentata dal lavoratore domanda amministrativa nei confronti dell’INAIL. La liquidazione delle indennità di competenza dell’INAIL non era mai stata effettuata, atteso che il lavoratore non aveva proposto la relativa domanda amministrativa, mentre con il ricorso introduttivo del giudizio era stato chiesto il ristoro del danno complessivo e non di quello differenziale.

La Suprema Corte, ha effettivamente affermato che non poteva essere condiviso il rilievo della Corte di Appello per il quale nel ricorso introduttivo non vi era alcuno specifico riferimento ad eventuali profili sui quali fondare l’azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro.

Per i Giudici Ermellini, ai fini dell’accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio, circostanza che nella specie non era contestata, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all’art. 2087 cod. civ., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale.

La richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall’inadempimento datoriale, è idonea – hanno specificato dal Palazzaccio – a fondare un petitum rispetto al quale il giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dall’art. 10 d.P.R. n. 1124 el 1965 anche ex officio, pur dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all’indennizzo, atteso che, rappresentando il differenziale normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al punto da essere rigettata una domanda in cui si richieda l’intero danno.

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