L’anomalo comportamento del pedone consente di superare la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo investitore?

La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.

E’ quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 842/2020. Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso dei congiunti di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, nel quale erano state coinvolte due vetture di diversi conducenti. La vittima si trovava seduta sulla carreggiata di una strada provinciale, di notte, in stato di ebbrezza ed era stata travolta, in successione, dalle due automobili.

Il giudice di primo grado, a fronte dell’azione intrapresa dagli attori nei confronti dei conducenti proprietari dei mezzi coinvolti e delle compagnie di assicurazione, aveva ritenuto la responsabilità esclusiva dell’investito, per la sua imprudente ed insolita condotta di sdraiarsi sulla carreggiata in piena notte; e dunque aveva escluso che l’investimento da parte delle due vetture fosse prevedibile.

La stessa conclusione era stata assunta dal giudice di appello, che aveva valorizzato, a tal fine, sia la consulenza tecnica del PM nel procedimento penale che le prove testimoniali.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte i ricorrenti lamentavano violazione dell’articolo 2054 c.c., nel senso che la corte di merito avrebbe considerato superata la presunzione di colpa dei veicoli investitori senza però che vi fossero elementi per farlo, ed anzi in presenza di contrarie indicazioni provenienti dall’esame testimoniale.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno evidenziato come la Corte di merito avesse accertato in fatto l’anomalo comportamento del pedone – seduto di notte su strada non illuminata- e questo accertamento consentisse di superare la presunzione di responsabilità del conducente, proprio in ragione del concorso di colpa del danneggiato.

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