Condotta imprudente del pedone che viene investito dal veicolo in retromarcia (Cassazione Civile, sez. VI, dep. 23/02/2022, n.5959) .

Condotta imprudente del pedone che viene investito dal veicolo in fase di manovra.

E’ stata attribuita dai Giudici di merito efficacia elidente della responsabilità del conducente dell’automezzo in presenza di una condotta imprudente del pedone.

Il Tribunale, in funzione di Giudice d’Appello, ha confermato la decisione di primo grado e ha rigettato l’impugnazione condannando la danneggiata alle spese di lite.

La vicenda approda in Cassazione dove viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 2054,1227 e 2697 c.c., nonché degli artt. 154,190 e 191 C.d.S..

La danneggiata assume con la prima doglianza, per quanto qui di interesse, che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la norma in tema di presunzione di colpa del conducente, nel senso di attribuire efficacia elidente della responsabilità del conducente dell’automezzo in presenza di una condotta imprudente del pedone.

Il motivo è fondato.

Il Giudice di Appello ha attribuito alla condotta della donna, investita da un furgone, un’efficacia elidente della responsabilità del conducente, nel senso che la mancata prova di avere tenuto una condotta del tutto esente da censure nell’attraversamento della strada, precluderebbe l’imputazione di qualsivoglia responsabilità al conducente dell’automezzo.

L’affermazione di responsabilità del conducente dell’automezzo, ai sensi dell’art. 2054 c.c., non esclude che debba compiersi l’indagine sulla condotta tenuta dal pedone al fine di accertarne un concorso di colpa, rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c..

In particolare: “L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.”

Ebbene, dalle deposizioni testimoniali si è evinto che la dinamica del sinistro fu nel senso che la danneggiata, era scesa dal marciapiede al fine di attraversare la strada e mentre era all’inizio dell’attraversamento veniva investita dal mezzo in retromarcia, che ne causava la caduta in terra con conseguente rottura di alcuni denti e perdita di sangue.

Pertanto, osservano gli Ermellini, quand’anche si potesse attribuire alla deposizione del teste rilevanza di una condotta imprudente della danneggiata, la conseguenza, in carenza di ulteriore corredo motivazionale in punto di assoluta imprevedibilità di detta condotta dell’investita, non può essere l’esclusione di ogni responsabilità in capo al conducente dell’automezzo.

Il Giudice di merito non ha applicato correttamente l’art. 2054 c.c., in combinato disposto con l’art. 1227 c.c., comma 1, in quanto ha escluso ogni responsabilità del conducente facendo perno, esclusivamente, sulla deposizione, del tutto neutra, dell’unico teste escusso e soprattutto attribuisce a una (non provata) condotta imprudente della danneggiata (quale sarebbero potuti astrattamente essere: un balzo improvviso compiuto dal marciapiede verso la strada o una corsa repentina nella stessa direzione o sulla stessa sede viaria) efficacia dirimente esclusiva, e non ai soli fini della diminuzione del grado di responsabilità e, quindi, in palese contrasto con la corrente interpretazione del combinato disposto dell’art. 2054 c.c. e art. 1227 c.c., comma 1.

La sentenza impugnata è cassata e la causa viene rinviata, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto,  al Tribunale, in persona di diverso magistrato, che, nel procedere a nuovo scrutinio, si atterrà a quanto statuito dalla Suprema Corte.

Avv. Emanuela Foligno

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