Improponibile la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto se non preceduta dalla domanda amministrativa rivolta all’Inps

La domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell’INPS, costituendo presupposto logico e fattuale del diritto al beneficio che l’assicurato porti a conoscenza dell’istituto fatti la cui esistenza è solo a lui nota.

Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 41018/2021 pronunciandosi sul ricorso presentato dall’Inps contro la decisione dei giudici di merito di riconoscere a un cittadino il diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva ex art. 13, I. n. 257/1992, per i periodi di lavoro in cui egli era stato esposto ad amianto.

L’Ente previdenziale, nel ricorrere per cassazione, denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, I. n. 533/1973, e 443 c.p.c., per avere la Corte di merito, in consapevole dissenso da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, accolto la domanda giudiziale proposta dall’assicurato nonostante che, in specie, fosse incontroverso che egli non avesse previamente proposto alcuna domanda amministrativa all’INPS al fine di ottenere il beneficio de quo.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la doglianza proposta non essendosi la Corte territoriale attenuta al principio sopra indicato. Da lì la decisione di accogliere il ricorso e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dichiarare l’improponibilità della domanda proposta dall’attore.

La redazione giuridica

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