I Sanitari non davano seguito alla rottura alta delle membrane e il neonato risultava affetto da esiti di danno cerebrale (Tribunale di Reggio Calabria, Sez. I, Sentenza n. 716/2021 del 20/05/2021-RG n. 3964/2012 Repert. n. 891/2021 del 20/05/2021)
I genitori in proprio, e in qualità di esercenti la potestà sul figlio minore, citano a giudizio l’Azienda Sanitaria e lo Studio Polispecialistico Ecotomografia, esponendo che:
- il 22 novembre 2004, la paziente, che si trovava alla trentasettesima settimana di gravidanza, dopo aver notato delle “perdite verdastre” veniva ricoverata presso il reparto ostetricia e ginecologia dell’A.O. convenuta, dove le veniva diagnosticata in ingresso la rottura delle membrane alte ; la donna veniva dimessa il giorno successivo;
- il 26 novembre 2004, il Ginecologo presso l’Azienda – nel corso di una visita in regime privato – rilevava “battito cardiaco lento e liquido amniotico al limite” e suggeriva l’immediato ricovero, contattando egli stesso direttamente l’A.O. affinché lo predisponessero ;
- la sera dello stesso giorno, la veniva ricoverata e sottoposta ad un test ecografico, la Dottoressa la rassicurava affermando che le membrane erano integre – ma suggeriva di rimanere ricoverata fino al parto;
- nel corso della nottata, la paziente non percepiva i movimenti del nascituro, ma dopo un controllo sommario dei Sanitari veniva rassicurata;
- il giorno successivo, il Ginecologo disponeva un parto cesareo d’urgenza, a seguito del quale erano emersi “liquido amniotico scarsissimo, movimenti attivi fetali molto ridotti, movimenti respiratori pressoché assenti…cordone ombelicale procidente – ansa compressa a lato della testa fetale che sopravanza la stessa”;
- successivamente, il neonato risultava affetto da “esiti di danno cerebrale”, come confermato dall’Istituto Stella Maris di Pisa e da esami ulteriori effettuati negli anni successivi;
- ritendendo che il tutto fosse dipeso da fattori genetici, per i sei anni successivi gli attori si sottoponevano a numerosi esami, prima di pensare ad avere un altro figlio;
- a seguito di perizia Medico-Legale emergeva una responsabilità dei medici della struttura convenuta, soprattutto nella negligente gestione del ricovero del 22 novembre 2004.
La causa viene istruita attraverso acquisizione documentale e Consulenza Medico-Legale.
Prima di entrare nel merito, il Tribunale passa al vaglio la natura della responsabilità incombente sulla Struttura Sanitaria e sugli operatori.
All’esito della fase istruttoria il Tribunale ritiene provata la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera.
È incontestato che il 22 novembre 2004, quando la paziente si trovava alla trentaseiesima settimana di gestazione, veniva ricoverata presso l’A.O. convenuta con la diagnosi di “sospetta rottura alta delle membrane”, e veniva dimessa il giorno successivo con diagnosi di “gravidanza in regolare evoluzione con BC regolare “.
Non è mai stato contestato ed anzi risulta confermato dal “Diario della gravidanza” redatto presso lo Studio Polispecialistico il fatto che il 26 novembre 2004, a seguito di una visita in regime privato effettuata alle ore 17:30, il Ginecologo rilevava una situazione preoccupante (battito cardiaco lento e liquido amniotico al limite) ed invitava la gestante ad un immediato ricovero.
È certo anche che, a fronte di una diagnosi d’ingresso non certo rassicurante (“Marcato oligoidroamniosi, PBF patologico”), i sanitari di turno effettuavano un esame ostetrico ed uno ecografico dai quali non rilevavano alcuna anomalia per la quale fosse necessario intervenire nell’immediatezza.
È altrettanto certo, che il parto cesareo d’urgenza la mattina successiva sia stato sollecitato dallo stesso Ginecologo di fiducia, di turno quella mattina, preoccupato dalla situazione che lo aveva indotto a consigliare il ricovero, poi confermata dall’esame ecografico effettuato alle ore 11:35 (liquido amniotico scarsissimo, movimenti attivi fetali molto ridotti, movimenti respiratori pressoché assenti, profilo biofisico fetale patologico).
Il CTU evidenzia:
- “In data 26/11/2004 la donna si sottoponeva a visita dal proprio ginecologo che, dopo aver evidenziato battito fetale lento e liquido amniotico al limite, si attivava personalmente a contattare il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera per il ricovero immediato. Ma in seguito a tale ricovero veniva sottoposta ai controlli del caso con dichiarata regolarità delle condizioni della gestante e cioè che ” il battito cardiaco era presente, i genitali erano di nullipara, la vagina regolare, il collo conservato e chiuso e le membrane erano integre “. Il sanitario di turno lo stesso giorno eseguiva alla donna esame ecografico che evidenziava “liquido amniotico nei limiti con presenza di movimenti attivi fetali “. Vengono documentati agli atti che risultano essere stati eseguiti alla gestante tracciati tococardiografici dalle ore 20,30 alle 21 ,00 della stessa sera del ricovero e dalle ore 05,50 alle 06,22 la mattina successiva del 27/11/2004 non riportante segni di patologia in atto; ma alle ore 11,35 il Ginecologo eseguiva esame ecografico che evidenziava, invece ” movimenti attivi fetali molto ridotti, movimenti respiratori fetali assenti, liquido amniotico scarsissimo ” per cui dopo circa 10 minuti veniva disposto il taglio cesareo . Viene riportato in cartella che la descrizione dell’intervento recitava quanto segue : “liquido amniotico pressoché assente ma chiaro, cordone ombelicale procidente, si reperta un’ansa compressa a lato della testa fetale che sopravanza la stessa”;
- “… appare evidente il contrasto tra la perdita di liquido amniotico denunciata dalla paziente e per la quale in data 22/11/2004 si ricoverava presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia e successivamente (il giorno dopo) dimessa ed il referto del Ginecologo del 26/11/2004 che evidenziava scarsissimo liquido amniotico con sofferenza fetale e per il quale disponeva immediato intervento chirurgico di cesareo confermante quanto dallo stesso sostenuto. Quindi la normalità del liquido amniotico e la regolarità del battito fetale documentata il 22/ 11/2004 in cartella clinica appare inammissibile, come pure inammissibile appare la regolarità del liquido e del battito fetale dalle ore 05,50 alle ore 06,22 del 27/11/2004, mentre dopo circa 5 ore e precisamente alle ore 11,35 dopo esame ecografico eseguito dal Ginecologo la situazione fetale era completamente stravolta e cioè con liquido amniotico pressoché assente e con sofferenza fetale, confermata dopo pochi minuti da intervento chirurgico di cesareo. Per quanto sopra descritto si ritiene che non sia stato rilevato l’oligoamnios al momento del primo e del secondo ricovero per il quale le linee guida (AOGOI) indicano una gestione clinica più rigorosa ed il ricovero delle gestanti in tali condizioni fino all’espletamento del parto per evitare le complicanze di setticemia fetale e materna con elevata incidenza di mortalità materno -fetale. La sofferenza fetale derivata dal marcato oligoamnios di cui sopra ha determinato inequivocabilmente compressione del cordone ombelicale con conseguente sofferenza anossico -ischemica del feto evidenziata successivamente alla nascita e determinante “Tetraparesi spastica, ritardo neuropsichico, disturbo visivo di origine centrale ed epilessia sintomatica” per ” sofferenza vascolare anossico -ischemia della sostanza bianca periventricolare encefalica e disgenesia del corpo calloso “
Le patologie sofferte dal minore sono le seguenti: “Tetraparesi spastica, ritardo neuropsichico, disturbo visivo di origine centrale ed epilessia sintomatica farmacoresistente”.
“I trattamenti presso l’Istituto convenuto e relativi alla gestante nei giorni 22 e 26 Novembre 2004 non sono stati eseguiti rispettando i protocolli e le linee guida previsti, per cui si riscontrano elementi di imprudenza, imperizia e negligenza da parte del personale sanitario per intempestività, irregolarità ed incompletezza . Dalla disamina della cartella clinica non apparivano difficoltà preesistenti e/o sopravvenute per un corretto trattamento che successivamente è stato quello dell’urgenza di espletare il parto cesareo”.
“Dopo il parto cesareo e precisamente dopo circa tre mesi la madre notava difficoltà del piccolo a muovere il capo per cui venivano eseguiti accertamenti specifici che mettevano in evidenza ” sofferenza vascolare anossico -ischemia della sostanza bianca periventricolare encefalica e disgenesia del corpo calloso” per cui i postumi residuati sono stati i seguenti : “Tetraparesi spastica, ritardo neuropsichico, disturbo visivo di origine centrale ed epilessia sintomatica”. Patologie queste che non ci sarebbero state se la madre fosse stata adeguatamente e tempestivamente trattata alla 35^ settimana di gestazione e cioè quando si era presentata in reparto per denunciata perdita delle acque amniotiche ; è bene precisare e viene, peraltro, documentato agli atti che i genitori, prima di avere nuovi figli, si sono sottoposti a diversi accertamenti che hanno escluso anomalie genetiche. I trattamenti successivamente praticati al minore presso centri altamente specializzati sono stati adeguati ed hanno lievemente migliorato le condizioni cliniche del giovane, ma permane persona con inabilità totale e non deambulante, nonché incapace di attendere autonomamente ai comuni atti della vita e dell’età.”
“I postumi permanenti, complessivamente considerati (tetraparesi spastica, ritardo neuropsichico, disturbo visivo di origine centrale ed epilessia sintomatica), sono valutabili nella misura del 100% (Bareme di riferimento : Linee Guida per la Valutazione Medico -Legale del Danno alla Persona – SIMLA). I postumi patiti dal giovane non possono essere eliminati, né possono essere migliorati in modo significativo; ha necessità di continuare riabilitazione psico -motoria in centri specializzati in modo costante.
Il Tribunale condivide appieno le conclusioni dei CTU e le puntuali repliche alle critiche dei CTP.
Conseguentemente, viene ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari dell’Azienda Ospedaliera, poiché se avessero tenuto una condotta diligente, prudente e perita, eseguendo esami maggiormente approfonditi e monitorando con maggiore cautela la gestante nel corso dei due ricoveri, verosimilmente l’evento dannoso non si sarebbe verificato.
Per tale ragione è totalmente esente da responsabilità il Ginecologo curante della paziente, che anzi si accorgeva della gravità della situazione durante la visita privata del 26 novembre 2004.
Pacifico, dunque, il nesso causale tra il comportamento negligente tenuto dai sanitari dell’Azienda e la patologia da cui è affetto il ragazzo, il Tribunale analizza le domande risarcitorie.
La CTU ha valutato postumi permanenti nella misura del 100%, e permanente condizione di dipendenza da terze persone per il compimento delle normali attività quotidiane, senza possibilità di apprezzabili miglioramenti.
Utilizzando le Tabelle milanesi il danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, unitariamente inteso viene liquidato in euro 1.236.224,00.
Riguardo il danno patrimoniale futuro, considerata l’elevata percentuale di invalidità permanente e la conseguente incapacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il Tribunale si basa sul reddito fondato sul triplo della pensione sociale, addivenendo alla somma di euro 549.679,8 1.
Concludendo, il Tribunale di Reggio Calabria, accoglie la domanda degli attori, condanna l’Azienda Ospedaliera al pagamento:
– in favore del ragazzo , di euro 1.236.224,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 549.679,81 a titolo di danno patrimoniale futuro; in favore della madre di euro 336.500,00 a titolo di danno non patrimoniale; in favore del padre di euro 290.000,00 a titolo di danno non patrimoniale; condanna l’Azienda Ospedaliera al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 65.783,20, oltre spese ed accessori; pone le spese di CTU a carico dell’Azienda Ospedaliera.
Avv. Emanuela Foligno
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