La Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un automobilista contro la sanzione amministrativa della confisca del veicolo stabilita dal Giudice dopo l’esito positivo della messa alla prova
Era stato citato a giudizio davanti al Tribunale di Milano per rispondere del reato di cui all’art. 116, comma 15, che prevede sanzioni per chi conduce un veicolo senza la corrispondente patente di guida. L’imputato aveva avanzato istanza di messa alla prova e il giudice l’aveva ammessa, dichiarando sospesi i termini di prescrizione. Successivamente lo stesso Tribunale dichiarava il non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi il reato estinto per esito positivo della messa alla prova e disponeva la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.
Avverso la sentenza l’automobilista aveva presentato ricorso per cassazione deducendo che il Tribunale, nello stabilire la sanzione accessoria, aveva erroneamente interpretato la normativa, esercitando una potestà riservata all’Autorità Amministrativa, nel caso di specie, al Prefetto.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 266/2020 ha ritenuto il ricorso fondato.
I Giudici Ermellini hanno preliminarmente chiarito che la sanzione amministrativa in esame deve essere applicata. Il legislatore, infatti, ha previsto espressamente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge. Si tratta, peraltro, di una previsione necessaria, in quanto il nuovo istituto della messa alla prova non prevede un preventivo accertamento di penale responsabilità. Di conseguenza – precisano dal Palazzaccio – il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova, non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria, che resta di competenza del Prefetto.
La normativa prevede al riguardo che al di fuori del caso di declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato, è il prefetto a procedere all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
La redazione giuridica
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