Scarsa attenzione del ciclista sulla strada dissestata e sconnessa escludono il risarcimento dei danni (Cass. Civ., sez. VI – 3, 23 marzo 2022, n. 9410).

Scarsa attenzione del ciclista, in considerazione della visibilità dei dissesti presenti sulla strada,  esclude la responsabilità per custodia dell’Ente comunale proprietario.

Il Tribunale di Trani, in funzione di Giudice d’Appello, ha confermato la decisione con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dal ciclista nei confronti del Comune finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una caduta dalla bicicletta, su una via pubblica caratterizzata da una pavimentazione significativamente sconnessa.

Il Tribunale, rilevava come il Giudice di Pace avesse correttamente affermato la riconducibilità del fatto dannoso all’incidenza di un caso fortuito, nella specie identificabile nella scarsa attenzione dello stesso ciclista danneggiato, il quale, ove avesse proceduto con la necessaria avvedutezza, avrebbe certamente evitato di incorrere nell’infortunio.

In buona sostanza, per entrambi i Giudici di merito, l’aspetto dirimente è la constatazione della scarsa attenzione del ciclista nel percorrere una pavimentazione significativamente e visibilmente sconnessa e, conseguentemente, viene respinto ogni addebito in capo al Comune.

La decisione d’appello viene censurata in Cassazione.

Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Giudice d’appello erroneamente ricostruito i fatti di causa, giungendo ad attribuire al danneggiato un comportamento di scarsa attenzione e di ruolo determinante nella verificazione del fatto dannoso, viceversa integralmente riconducibile alla responsabilità dell’amministrazione comunale convenuta, rimasta del tutto inerte di fronte alla grave insidia costituitasi in corrispondenza del luogo in cui ebbe a verificarsi l’incidente dedotto in giudizio;

Con il secondo motivo deduce che il tribunale avrebbe erroneamente omesso di rilevare la mancata dimostrazione, da parte del Comune, che il fatto dello stesso danneggiato avesse i caratteri dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l’evento, escludendo i fattori causali concorrenti.

Le doglianze vengono ritenute inammissibili. Il ricorrente sollecita una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ad ogni modo anche gli Ermellini, ritengono prevalente – e dunque assorbente – la scarsa attenzione del ciclista nel percorrere la strada in questione. In sostanza, “se il ciclista avesse proceduto con la necessaria avvedutezza, e non con scarsa attenzione, avrebbe certamente evitato di incorrere nella caduta”.

Ciò posto, i motivi d’impugnazione sono inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il Giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi.

Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese di lite delle parti controricorrenti.

La redazione giuridica

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