Imprudenza del pedone che viene investito da un’automobile, viene ritenuto comportamento colposo con esclusione di qualsivoglia risarcimento del danno.

Imprudenza del pedone che viene considerato colpevole per avere attraversato la strada repentinamente, procurandosi l’investimento.

Il pedone cita a giudizio il proprietario del veicolo investitore e la Compagnia assicuratrice invocando il risarcimento dei danni fisici patiti a causa dell’investimento subito.

I Giudici di merito, prima il Tribunale di Siracusa e poi la Corte d’Appello di Catania, rigettano la domanda ritenendo sussistente l’imprudenza del pedone stesso (Cass. Civ., sez. VI – 3, 18 marzo 2022, n. 8940- Presidente Scoditti – Relatore Gorgoni), che repentinamente si immetteva nella strada, congestionata dal traffico, lontano da attraversamenti pedonali.

Nello specifico, i Giudici di merito hanno osservato che il danneggiato “ha repentinamente attraversato un tratto di strada congestionato dal traffico, con un’ampia aiuola al centro, sbucando letteralmente fuori dalla vegetazione, lontano dalle strisce pedonali e nelle vicinanze di una rotonda posta all’ingresso del paese, la cui circolazione veicolare era particolarmente complessa, atteso che convogliava il traffico proveniente da ben quattro arterie”.

L’uomo ricorre in Cassazione censurando la statuizione con cui la Corte territoriale, confermando la sentenza di prime cure, ha ritenuto, sulla base delle testimonianze in atti, che il comportamento del pedone avesse assunto una efficienza causale esclusiva al verificarsi del danno, avendo egli attraversato in modo talmente repentino ed imprevedibile, dopo essere sbucato dalla vegetazione in prossimità di un’aiuola spartitraffico, da non consentire al veicolo di evitare il danno.

La Suprema Corte, preliminarmente, evidenzia che la responsabilità del conducente che investa il pedone è esclusa non solo in ragione dell’attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma anche se è dimostrata, “la ricorrenza di un comportamento anormale connotato da imprudenza del pedone, comportamento tale che l’investitore non abbia l’oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l’impatto, ricorrendo ad una manovra salvifica, sempreché all’investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza”.

Nella specie, i giudizi di merito hanno accertato che il conducente del veicolo procedeva sulla carreggiata nel pieno rispetto delle regole della circolazione e che, l’imprudenza del pedone, è configurabile laddove lo stesso è apparso repentinamente e improvvisamente sulla traiettoria del veicolo “ad una distanza talmente breve da rendere inevitabile l’investimento e/o manovre salvifiche”.

In particolare, alla luce della dinamica del sinistro non viene mosso nessun rimprovero al conducente del veicolo investitore, atteso anche che al momento dell’urto la velocità di marcia era di 25-30 km/orari.

L’attraversamento repentino della carreggiata, provenendo da un’aiuola spartitraffico e sbucando fuori dalla vegetazione, connota una significativa imprudenza da parte del pedone e, anche se l’automobilista avesse avvistato l’uomo un paio di metri prima dell’urto, non avrebbe potuto mettere in atto una manovra di emergenza volta ad evitare l’impatto.

Non solo, quindi, la sentenza d’appello si è fatta carico di accertare che non vi fosse stata da parte del conducente del veicolo l’inosservanza delle regole della circolazione stradale, ma ha affermato la responsabilità esclusiva per imprudenza del pedone in considerazione della sua condotta anomala, rappresentata dall’essere apparso improvvisamente sulla traiettoria dell’auto investitrice e dall’esserglisi parato davanti improvvisamente ad una distanza talmente breve da rendere inevitabile l’investimento.

Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Pietra sporgente sul manto stradale e caduta del pedone

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui