Difficoltosa quantificazione del danno e valutazione equitativa sono le argomentazioni trattate dalla illustre penna del Cons. Gorgoni (Cass. Civ., sez. VI – 3, 18 marzo 2022, n. 8941- Presidente Scoditti – Relatore Gorgoni).

Difficoltosa quantificazione del danno ed effettività della tutela risarcitoria nei confronti del danneggiato: il Giudice deve sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria.

La valutazione equitativa, in presenza di difficoltosa quantificazione del danno, non può assumere valenza surrogatoria della prova del danno, né può essere utilizzata per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno.

Il conduttore del locale commerciale, cita a giudizio il Condominio, per ottenerne la condanna al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante subiti.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16251/2012, condannava il Condominio al pagamento della somma di Euro 137.668,00 a favore dell’attore. Il Condominio impugnava la suddetta decisione, dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale accoglieva per quanto di ragione l’appello e rideterminava in Euro 33.368,00 la somma dovuta al conduttore.

Avverso tale pronuncia si propone ricorso per Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 1226 c.c., per non avere la sentenza impugnata fatto ricorso alla valutazione equitativa e la illegittimità della sentenza per avere la Corte d’Appello ritenuto inesistente il lucro cessante, e per non aver spiegato il processo logico che l’aveva indotta ad assumere tale decisione.

La Suprema Corte ritiene i motivi inammissibili ed evidenzia che la Corte d’Appello ha considerato tutti i documenti prodotti ritenendoli non “utilmente valutabili” in quanto non sufficienti per permettere di verificare il mancato utile nel periodo considerato, sulla base dell’andamento dell’attività societaria in relazione al flusso della clientela e ai costi sostenuti.

In altri termini, ciò che difetta è la prova del danno lamentato, la cui difficoltosa quantificazione non può essere rimessa al Giudice in via equitativa.

La Corte d’Appello dà atto, infatti, che il danno da lucro cessante può essere provato anche presuntivamente, dimostrando, tuttavia, l’utilità patrimoniale che si sarebbe conseguita in assenza dell’illecito imputato al Condominio e che, una volta provatene la ricorrenza, la sua liquidazione può avvenire in via equitativa, in presenza di elementi certi provati dalla parte che intende valersene.

La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo.

Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, ovvero vi sia difficoltosa quantificazione dei danni, non può chiedersi al Giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto.

Inoltre, l’art. 1218 c.c. solleva il creditore dell’obbligazione che si afferma non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.

La Corte territoriale ha preso specificamente in considerazione le fatture depositate dal conduttore, di cui viene lamentato l’omesso esame, ritenendole non “utilmente valutabili”, perché “non informano in alcun modo sui molteplici e diversi fattori che incidono sulla redditualità dell’attività commerciale” e quanto al restante materiale istruttorio, sebbene la Corte territoriale non abbia fatto espresso riferimento ad esso, non risulta che abbia omesso di esaminarlo, atteso che ha ritenuto che agli atti non risultasse “la documentazione necessaria tale da permettere… di verificare il mancato utile nel periodo considerato, sulla base dell’andamento dell’attività societaria in relazione al flusso della clientela e ai costi sostenuti”.

In concreto, la ricorrente lamenta l’erronea valutazione del materiale istruttorio, inammissibile in Cassazione e il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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