Schiacciata dalle porte automatiche del centro commerciale la donna riporta gravi lesioni fisiche (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2022, n. 16224) .

Schiacciata dalle porte automatiche di un supermercato, la cliente riporta serie lesioni e le viene riconosciuto il danno da responsabilità extracontrattuale.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell’erede di una donna che riportava gravi lesioni fisiche dopo essere stata schiacciata dalle porte automatiche di un centro commerciale a causa del malfunzionamento nella chiusura.

La Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia, che respingeva la domanda della donna finalizzata al risarcimento del danno fisico per essere stata schiacciata dalle porte automatiche del supermercato.

La Corte territoriale escludeva che il tipo di responsabilità ascritta alla società gestrice del supermercato fosse di tipo contrattuale, ossia derivante da obblighi previsti dal contratto di vendita (obblighi di protezione).

L’erede della donna impugna la decisione in Cassazione.

Il ricorrente ha criticato la sentenza di appello nella parte in cui la Corte ha escluso il carattere anche contrattuale della responsabilità, ribadendo, per un verso, che dal contratto di vendita stipulato dalla donna all’interno del supermercato sarebbero discese a carico della venditrice obbligazioni ulteriori (cc.dd. “obblighi di protezione”) rispetto a quelle previste dall’art. 1476 c.c., aventi ad oggetto la salvaguardia dell’incolumità personale del compratore; ed aggiungendo, per altro verso, che tali obbligazioni avrebbero trovato titolo anche nel c.d. “contatto sociale” instauratosi tra la cliente e la società gestrice del supermercato.

Specificano gli Ermellini che la tipologia di responsabilità prevista in capo al supermercato è di natura extracontrattuale, con relativo termine prescrizionale quinquennale.

Ed ancora, “la circostanza che l’interesse creditorio assuma connotati diversi da caso a caso, anche nella medesima tipologia di obbligazioni, non consente di ritenere corretta in iure l’affermazione della sentenza impugnata (pur non soggetta a cassazione in quanto conforme a diritto nel dispositivo), secondo cui gli obblighi di protezione possono riscontrarsi unicamente in quelle figure negoziali in cui “l’uso dello spazio è parte della prestazione contrattuale”, mentre essi restano estranei al contratto di vendita, da cui deriverebbero solo gli obblighi tipizzati nell’art. 1476 c.c.».

In buona sostanza, l’esatto adempimento dell’obbligazione, richiede che il debitore impieghi la cautela, la prudenza, la cura e la perizia necessarie, in conformità ad oggettivi canoni sociali, o professionali di comportamento, per salvaguardare la persona o i beni del creditore, a prescindere dalla natura del contratto, quando l’esecuzione della prestazione o le modalità di attuazione del rapporto obbligatorio li espongano ad un pericolo di pregiudizio.

Pertanto, anche l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita può richiedere l’osservanza delle cautele finalizzate alla tutela della persona del creditore o dei terzi.

L’interesse del cliente di un supermercato a conservare la propria integrità fisica dinanzi al fatto dannoso che può verificarsi all’interno dei locali, è un interesse che riceve tutela nella vita di relazione a prescindere dall’acquisto delle merci ivi poste in vendita, e la cui lesione costituisce danno ingiusto risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Il ricorso viene integralmente rigettato per decorso del termine di prescrizione e viene confermato il rigetto del risarcimento azionato dalla donna schiacciata dalle porte automatiche.

La redazione giuridica

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