Scontro con animale selvatico, responsabilità dell’Ente o caso fortuito?

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fauna selvatica

Uno scontro con animale selvatico non implica di per sé responsabilità dell’ente gestore della strada, ma nemmeno può giustificare un automatico rigetto della domanda risarcitoria. In una recente sentenza, la Cassazione ha accolto il ricorso del danneggiato, censurando la decisione della Corte d’appello che aveva escluso il risarcimento sulla base di una valutazione errata delle condotte della conducente e del trasportato. Secondo i giudici di legittimità, la motivazione d’appello risulta viziata da illogicità e da una violazione dei principi in tema di nesso causale e caso fortuito.

La dinamica del sinistro sulla SS 223 Siena – Grosseto

La vittima, in data 17.10.2010, alle ore 05.00, si trovava sulla SS 223 Siena – Grosseto (in direzione Grosseto), sul veicolo di proprietà della conducente, in qualità di terzo trasportato e sul sedile posteriore, dietro la stessa guidatrice. All’altezza del Km 62 circa, a causa dello scontro con animale selvatico che attraversava la strada, esso urtava contro il montante del finestrino, riportando lesioni personali.
Conveniva quindi in giudizio l’ANAS ai sensi dell’art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell’art. 2043 c.c. Il Tribunale di Siena, con sentenza del 23.3.2018 rigettò la domanda attorea, ritenendo non provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento di danno
I Giudici di merito rigettano il risarcimento per comportamento imprudente del conducente e del trasportato e ritengono integrato il caso fortuito in forza di elementi neppure allegati e mai contestati dall’ANAS.. I giudici ritengono che, al di là della stessa incertezza sulle modalità dell’incidente (non essendo chiaro se l’autovettura avesse impattato o meno con l’animale selvatico), “non era configurabile in concreto la responsabilità dell’ente proprietario della strada, perché concorrevano ad elidere il nesso di causalità – in forza di una valutazione presuntiva – sia l’imprudente condotta tenuta dalla conducente dell’autovettura, sia quella tenuta dal danneggiato, che non aveva indossato le cinture di sicurezza”.

Valutazione della Suprema Corte e richiamo all’art. 2051 c.c.

Il trasportato ritiene tale ragionamento errato e si rivolge alla Cassazione, che accoglie gran parte delle censure.
Preliminarmente la S.C. stigmatizza l’inquadramento della questione nell’egida dell’art. 2051 c.c., nonostante fosse stato lo scontro con animale selvatico a causare l’incidente, considerandolo “singolare”.
Andrà, quindi, valutato se ed in quale misura sia possibile ricondurre il danno, cioè le lesioni patite dal terzo trasportato, alla cosa nella custodia della ANAS, cioè alla strada in sé considerata; ma prima andrà esaminato se sia possibile ascrivere il danno stesso ad un caso fortuito, o comunque ad altra causa che elida il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il sinistro.

Imprudenza del conducente e nesso causale interrotto

La Corte toscana ha ritenuto dirimente la conclusione di interruzione del nesso causale tra la res custodita (la strada) e l’evento di danno, raggiunta in base alle seguenti argomentazioni:

  1. anzitutto, per l’imprudenza della conducente del veicolo, desunta a) dalla sua “pacifica” consapevolezza di trovarsi all’interno di una riserva naturale; b) dalla presenza di segnaletica stradale di pericolo; c) dall’esistenza di lavori in corso sul tratto stradale; d) dal fatto che ella non fu in grado di evitare l’impatto o di gestire le conseguenze dell’improvviso attraversamento dell’animale;
  2. in secondo luogo, per imprudenza dello stesso danneggiato, in quanto egli non indossava le cinture di sicurezza al momento del sinistro, desumendolo dalla connotazione delle lesioni riportate.

Valutazione delle prove e limiti del prudente apprezzamento

Nella misura in cui la Corte d’appello si è limitata a rilevare “l’imprudenza” della conducente del veicolo come desumibile dalle emergenze istruttorie, essa non ha fatto altro che utilizzare le stesse secondo il proprio prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., senza esondare dai propri poteri, al solo fine di stabilire se la condotta della donna integrasse, o meno, il caso fortuito, ex art. 2051 c.c. Considerazioni analoghe possono farsi in relazione al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del trasportato, circostanza desunta dalla Corte del merito dalla tipologia di ferite dallo stesso riportate, così come da lui stesso allegate nei propri atti difensivi.

Consapevolezza del rischio e violazione dell’art. 115 c.p.c.

La Corte d’appello ha effettivamente dato per pacifica la consapevolezza della conducente dell’automobile (terza estranea al giudizio) di trovarsi in una riserva naturale all’atto del sinistro. Tale conclusione, tuttavia, non risulta suffragata da alcun elemento acquisito al processo. Allora la Corte ha violato l’art. 115 c.p.c., anche se definisce la circostanza della consapevolezza della conducente di trovarsi in una riserva naturale, o nelle sue immediate vicinanze (circostanza che può incidere, certamente, sul profilo dell’imprudenza ascritto alla stessa), addirittura come “pacifica”.
Egualmente, non è corretta l’affermazione della Corte secondo cui erano riscontrabili “indizi sufficienti per presumere una disattenta e negligente condotta di guida della conducente, atteso che costei non fu in grado di evitare lo scontro con animale selvatico, se impatto vi fu, o comunque di gestire le conseguenze dell’attraversamento della strada da parte dell’animale”.

Tautologia nella motivazione e condotta alternativa esigibile

Il ragionamento del Giudice di Appello si risolve in una mera tautologia, essendosi ricercata la riprova dell’imprudenza della conducente del veicolo nello stesso verificarsi dell’evento. In altri termini: il solo fatto che l’incidente si sia verificato dimostrerebbe che la conducente dell’automobile non si sarebbe conformata alle regole prudenziali sulla condotta di guida.
Il ragionamento non è accettabile: nell’ottica del giudizio controfattuale, ciò che la Corte avrebbe dovuto individuare, al fine di accertare il punto controverso, è quale fosse la condotta esigibile dalla automobilista, onde escludere, con elevata probabilità, che l’evento si verificasse.

Condotta del danneggiato e art. 1227 c.c.

Errato è anche il ragionamento compiuto sulla condotta del danneggiato. La condotta dello stesso, è stato ripetutamente chiarito, che si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. Ergo, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili, in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
La Corte toscana ha valutato la condotta del danneggiato, inerente il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza senza attenersi ai principi giurisprudenziali da ritenersi ormai pacifici.

Avv. Emanuela Foligno

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