Il veicolo nel compiere le manovre di svolta deve sempre controllare la carreggiata e i ciclisti devono tenere una velocità di marcia adeguata ai luoghi e alle circostanze (Tribunale di Siena, sentenza n. 862 del 18 dicembre 2020)

Due ciclisti affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana, citano a giudizio il conducente e l’assicurazione del veicolo Suzuki onde vederne accertata la responsabilità della causazione del sinistro.

Gli attori deducono che il veicolo improvvisamente svoltava a sinistra causando la loro caduta.

Si costituisce in giudizio la Compagnia assicuratrice eccependo l’esclusiva responsabilità del sinistro in capo ai ciclisti.

Altresì, si costituisce in giudizio il conducente della Suzuki deducendo che i ciclisti, non avvedendosi della svolta a sinistra che il veicolo da lui condotto stava eseguendo, effettuavano un pericoloso sorpasso finendo, così, per sbattere violentemente contro la parte posteriore della fiancata laterale sinistra dell’auto.

Si costituiva, inoltre, la Compagnia assicurativa della Federazione Ciclistica Italiana.

La causa viene istruita attraverso CTU tecnico-dinamica e prove testimoniali.

Dalla Consulenza e dalla verbalizzazione dei Carabinieri è emerso che “il veicolo Suzuki giunto all’altezza del km 34+900 rallentava accostandosi sulla destra. Giungeva quindi da tergo il ciclista, che a bordo della propria bicicletta, lo superava nella marcia passando a sinistra e mantenendosi all’interno della corsia di pertinenza. Successivamente il veicolo iniziava manovra di svolta a sinistra, per raggiungere il viottolo posto oltre il margine di sinistra della strada, posto in direzione quasi contraria rispetto al suo originario senso di percorrenza. ……., nell’eseguire detta manovra, lo stesso non si avvedeva del sopraggiungere delle altre due biciclette degli attoriI, che procedevano ad una velocità di circa 47 km/h e si trovavano a non più di 27,4 metri da costui. Qualche istante dopo (i.e. 1,4÷2,1 secondi), si determinavano quindi gli scontri tra i due velocipedi e l’autovettura che avvenivano a centrostrada, verosimilmente a seguito di una istintiva manovra di scanso a sinistra eseguita dai due ciclisti” .

Tale ricostruzione della dinamica è stata confermata dal primo ciclista che riusciva a superare la Suzuki e a rimanere indenne: “la macchina ha rallentato praticamente a passo d’uomo e io sono sfilato sempre lungo la carreggiata. La macchina ha decelerato, avrà tenuto una velocità di 2 -3 km/h, si è spostata sulla destra e con due ruote era oltre la linea che delimita la carreggiata e io sono sfilato all’interno della corsia di marcia”.

Ciò posto, il veicolo nel compiere la manovra di svolta avrebbe dovuto controllare la carreggiata.

Oltre alla dovuta diligenza e prudenza generica, vi è anche una specifica regola di condotta  imposta dal Codice della Strada, ricorda il Tribunale, secondo la quale è il conducente del veicolo che intende compiere l’operazione di svolta a doversi assicurare della fattibilità della manovra e del compimento di essa senza creare pericoli per gli altri utenti della strada.

Il CTU ha accertato che i ciclisti, al momento dell’impatto, tenevano una velocità pari a 47 km/h ed è giunto alla conclusione che l’aver avuto un’andatura prossima al limite massimo previsto per quel tratto di strada (50 km/h), senza tenere in adeguata considerazione la presenza del Suzuki che procedeva lentamente sulla parte destra della strada, costituisca comportamento contrario all’Art. 141 del Codice della Strada.

Difatti, tale norma impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare pericoli.

Per tali ragioni il Tribunale attribuisce ai ciclisti il concorso di colpa nella misura del 30% e la liquidazione del danno inerente le lesioni fisiche viene decurtata della percentuale di colpa attribuita.

Respinta, invece, la domanda di risarcimento del danno materiale alle biciclette in quanto gli attori hanno allegato due preventivi di spesa senza indicare, né allegare, i listini prezzi dei pezzi di ricambio.

Il solo preventivo di spesa non è sufficiente a fornire idonea prova sull’entità dei danni né sull’effettivo pagamento.

Oltretutto le condizioni delle biciclette danneggiate non sono state documentate.

Le spese di lite  e di CTU vengono compensate nella misura di ¼ fra gli attori e i convenuti e poste per i restanti ¾ a carico dei convenuti.

Avv. Emanuela Foligno

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