I postumi denunciati sono la conseguenza della frattura della spalla e sono complicanze del traumatismo e non di inadeguata terapia effettuata dai sanitari (Tribunale di Reggio Calabria, Sez. I, sentenza n. 1242 del 21 dicembre 2020)

La paziente conviene a giudizio l’Azienda Sanitaria Ospedali Riuniti di Reggio Calabria onde vederla condannare al risarcimento dei danni patiti a causa della negligenza dei Sanitari del reparto di Ortopedia. La donna espone che il 27.03.2013, a seguito di una caduta accidentale in casa, veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dove le veniva diagnosticata  una frattura della spalla dx irriducibile e subito dopo veniva trasferita presso il reparto di Ortopedia dove eseguiva “riduzione incruenta della lussazione della spalla destra in narcosi con successiva immobilizzazione e tutore”.

Il giorno successivo veniva dimessa previa prescrizione di utilizzo del tutore per 4 settimane e veniva sottoposta a radiografia alla spalla destra il mese successivo che evidenziava ancora “frattura del trochite omerale destro, con opportuna valutazione ortopedica”.

Dopo R.M.N. del 26.06.2013 i sanitari consigliavano intervento chirurgico che veniva eseguito il 16.09.2013 e all’esito del quale veniva comunicato che non si era potuto intervenire perché era già trascorso troppo tempo.

La paziente si recava all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano per acquisire altro parere medico, ma dopo una serie di esami, accertamenti e visite specialistiche, le veniva sconsigliato l’intervento di protesi inversa.

La donna lamenta importanti danni permanenti da grave limitazione funzionale della spalla e del braccio destro e di essere stata riconosciuta invalida civile grave nella misura del 100% dalla Commissione Medica dell’Inps.

Si costituisce a giudizio l’Azienda Sanitaria eccependo il difetto di nesso di causalità tra le lesioni riportate e l’operato dei Sanitari.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale.

Chiusa la fase istruttoria e trattenuta la causa in decisione il Tribunale ritiene la domanda infondata.

Preliminarmente viene chiarito che la domanda risarcitoria della donna nei confronti della Struttura sanitaria rientra nella disciplina della responsabilità contrattuale.

Sulla base di tale disciplina  il paziente deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto e/o contatto sociale e del danno patito, allegando altresì l’inadempimento del debitore, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è causa del danno.

Ciò posto, la CTU espletata ha evidenziato che “dalla lettura delle certificazioni e delle cartelle cliniche e dopo aver visionato i radiogrammi possiamo aver un quadro abbastanza chiaro dell’iter terapeutico complessivo che possiamo distinguere in tre fasi principali ed una quarta fase da stadiazione ma solo descrittiva: La Prima fase riguarda quanto fu eseguito ed esplicato in data 27.03.2013 dove effettuavano esami rx. e visita e veniva fatta diagnosi di Frattura lussazione spalla dx. irriducibile. La seconda fase riguarda quanto fu eseguito ed esplicato in data 27.03.2013 in regime di Ricovero presso la Divisione di Ortopedia dove dopo il consulto e la presa visione esami rx. e visita veniva fatta diagnosi di Frattura lussazione spalla dx. irriducibile. Dove nella stessa giornata veniva sottoposto dopo un tentativo infruttuoso di riduzione, a trattamento di riduzione incruenta della lussazione spalla dx in narcosi e con l’ausilio di Amplificatore di brillanza eseguita esame Rx. post riduzione e successiva immobilizzazione con tutore. ….Dopo l’osservazione clinica senza complicanze o altro veniva dimessa con la diagnosi di Lussazione scapolo omerale dx. con frattura trochite omerale il 28 . 03 . 2013 con tutore x spalla da mantenere 4 settimane e terapia medica e si consigliava ulteriore visita ortopedica ed esame rx. dopo trenta gg.. Seguivano ulteriori controlli clinici ed ambulatoriali. La Terza fase riguarda quanto fu eseguito ed esplicato in data 17.09.2013 in regime di Ricovero presso la Divisione di Ortopedia con ricovero per trattamento in Artroscopia di spalla con la diagnosi di Lussazione abituale spalla dx. con frattura e perdita ossea del trochite omerale ed avulsione della cuffia dei rotatori. Nella stessa giornata veniva trattata chirurgicamente in Artroscopia. Dalla descrittiva dell’atto chirurgico si evidenzia lesione inveterata cuffia rotatori con marcata retrazione e degenerazione adiposa di tutti i tendini, assente il trochite omerali ed assenza del CLBB. , tutti i tendini appaiono adesi medialmente si impiantano 2 ancorette in titanio tentativo di sutura della cuffia e di riposizionamento di frammento di trochite presente nel conteso della cuffia, per la scarsa qualità dei tessuti e vista la loro inconsistenza per l’avanzata degenerazione si osserva il ripetuto cedimento delle sutura durante i vari tentativi di riparazione ………”.

“In data 20.09.2013 veniva dimessa con la diagnosi di Lesione completa cuffia rotatori e trochite omerale spalla dx. con tutore, terapia medica e si consigliava la programmazione per intervento di Protesi inversa di Spalla a dx.”.

In conclusione: “Pertanto alla luce di questa disamina che tiene conto degli esami strumentali dello status clinico non e’ certamente censurabile il comportamento del Sanitario che effettuò l’ accesso al PSG. con corretta procedura di esame rx. , visita e diagnosi e chiamata dello specialista Ortopedico . La Seconda fase riguarda quanto fu eseguito ed esplicato in regime di Ricovero presso la Divisione di Ortopedia in data 27.03.2013 dove dopo il consulto con PSG. e la presa visione esami rx. e visita e veniva fatta diagnosi di Frattura lussazione spalla dx. irriducibile . Dove nella stessa giornata veniva sottoposto dopo un tentativo infruttuoso di riduzione, a trattamento di riduzione incruenta della lussazione spalla dx in narcosi e con l’ausilio di Amplificatore di brillanza eseguita esame Rx. post riduzione e successiva immobilizzazione con tutore. Dopo l’osservazione clinica senza complicanze o altro veniva dimessa con la diagnosi di Lussazione scapolo omerale dx. con frattura trochite omerale il 28.03.2013 con tutore x spalla da mantenere 4 settimane e terapia medica e si consigliava ul teriore visita ortopedica ed esame rx. dopo trenta gg. . Pertanto alla luce di questa disamina che tiene conto degli esami strumentali, dello status clinico non e’ certamente censurabile il comportamento del Sanitario che effettuò il tentativo di riduzione infruttuoso di riduzione ed il successivo trattamento in narcosi con successivo controllo rx. ed immobilizzazione con tutore x 4 settimane”.

La Terza fase riguarda quanto fu eseguito ed esplicato in regime di Ricovero in data 17.09.2013 ove impiantano 2 ancorette in titanio, tentativo di sutura della cuffia e di riposizionamento di frammento di trochite presente nel conteso della cuffia, per la scarsa qualità dei tessuti e vista la loro inconsistenza per l’avanzata degenerazione si osserva il ripetuto cedimento delle sutura durante i vari tentativi di riparazione ……… Pertanto alla luce di questa disamina  non e’ certamente censurabile il comportamento del Sanitario che effettuò l’intervento chirurgico di Artroscopia come si evidenzia nella descrittiva dell’atto chirurgico per il grave status delle strutture tendinee ed ossee che non hanno permesso nessuna soluzione della problematica con la tecnica artroscopica”.

“Nella quarta fase, che può essere descrittiva ma solo come stadiazione futura, e non si ravvisano elementi censurabili: e riguarda quanto fu eseguito ed esplicato a distanza di tempo , quando la paziente dopo il trattamento artroscopico ha effettuato ulteriori controlli e consulti specialistici….. “Alla luce delle suesposte considerazioni tecniche, possiamo ritenere che gli esiti riscontrati e denunciati dalla paziente sono la conseguenza del trauma in questione e quindi possiamo definirli complicanze del traumatismo e NON di Inidonea ed Inadeguata terapia effettuata dai Sanitari del PSG. e della Divisione di Ortopedia”.

In buona sostanza, non sono stati ravvisati elementi di colpa, errore o negligenza nell’operato dei Sanitari che hanno avuto in cura la paziente i cui esiti permanenti sono da ricondurre a complicanze del trauma.

Il trattamento ricevuto dalla paziente presso il Pronto Soccorso, dove veniva svolta visita ed esame rx. e formulata diagnosi di frattura lussazione spalla dx. ed il successivo trattamento in narcosi di riduzione della lussazione, è stato idoneo ed adeguato al caso -specifica il CTU- in quanto doveva essere effettuato alla luce del quadro clinico semiologico, non disgiunto dal quadro strumentale che i vari sanitari si sono trovati nell’iter clinico.

Il Tribunale di Reggio Calabria condivide integralmente le risultanze del Consulente in quanto frutto di attento esame della documentazione clinica prodotta e della visita medica svolta sulla paziente.

In ragione di ciò, viene dichiarato che nessuna condotta negligente è da addebitare all’operato dei Sanitari e la domanda della donna viene rigettata integralmente.

Le spese di CTU vengono poste a carico della paziente e quelle di lite vengono compensate tra le parti, in ragione della complessità della vicenda processuale.

Della decisione qui a commento non può certo essere condivisa la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Non sussiste alcuna “complessità” della vicenda processuale che è stata decisa sulla scorta della CTU Medico-legale espletata.

Avv. Emanuela Foligno

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