La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.13233/2014 (chiamata poi “Rossetti”, dal nome del relatore) sancisce, tra l’altro, il principio della non cumulabilità delle somme erogabili a titolo di risarcimento con quelle spettanti come indennizzo, in virtù di una polizza danni – infortunio, non mortale, contratta dal danneggiato.
In questo filone giurisprudenziale, minoritario, si colloca anche la recente sentenza della Cassazione Civile (sez. III, 13/04/2015, n. 7349) che afferma: “Nell’ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l’assicurato agisca contro l’assicuratore per ottenere il pagamento dell’indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l’ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del III comma dell’art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre”.
La Cassazione ribadisce che l’assicurazione contro i danni, nella cui disciplina si inserisce l’art. 1910 c.c., è dominata dal principio indennitario, il quale si riassume in ciò, che attraverso l’assicurazione l’assicurato non può mai conseguire un lucro, un arricchimento, ma può solo ottenere il ristoro del danno subito. Detta sentenza però, affronta anche un altro argomento, quello dell’onere della prova, sotto il profilo della spettanza del relativo incombente: sull’assicurato (di comunicazione all’assicurazione dell’esistenza di più polizze per lo stesso rischio) o sull’assicuratore (di assumere autonomamente informazioni).
Le due sentenze in commento, incidono fortemente sul sinallagma contrattuale rendendolo evidentemente sbilanciato a favore delle compagnie di assicurazione: la n.13233/2014, ponendo in evidenza l’elemento della polizza danni – infortunio, non mortale; la n.7349/2015, ponendo a carico dell’assicurato l’onere della prova di comunicazione all’assicuratore di essere garantito con più polizze per lo stesso rischio.
La sentenza “Rossetti”, pur essendo poco condivisibile, ha avuto un notevole risalto sugli organi di informazione del settore, perché, di fatto, favorisce le compagnie assicurative che potrebbero sfruttare così quell’appiglio giurisprudenziale per non risarcire l’assicurato al verificarsi di ipotesi simili alla seguente: lesioni subite dal conducente di una vettura, coinvolto (senza colpa) in un sinistro stradale, il quale ha stipulato anche un’assicurazione contro gli infortuni. Il principio sancito dalla sentenza è quello della non cumulabilità per il danneggiato dell’indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa, con il risarcimento danni previsto dalla copertura RCA.
In base a questo ragionamento, il privato che decide di assicurasi per il rischio specifico (infortunio) e versa regolarmente un premio assicurativo (anche per molti anni), nel caso sia incolpevole vittima di un incidente stradale, con diritto al risarcimento del danno, avrebbe pagato inutilmente perché, comunque, non potrebbe mai ottenere un ristoro del danno maggiore rispetto a quello subito.
Ciò configura, confortati in questa affermazione dall’esperienza giudiziaria, violazione della buona fede del contraente più debole (l’assicurato) definibile “consumatore”, con conseguente applicazione della tutela prevista dal relativo codice (ma questo è un altro aspetto della vicenda), perché le polizze sono predisposte dall’assicurazione (unilateralmente e con modelli precompilati) senza alcun riferimento espresso al divieto di cumulo. Il contraente è tenuto all’oscuro della possibilità di non ottenere l’indennizzo per il rischio per il quale si è assicurato. Opererebbe, così, un’automatica esclusione dell’indennizzo, quando il fatto dal quale trae origine il danno dia luogo a responsabilità civile.
Il caso specifico affrontato dalla sentenza Rossetti, riguarda un incidente stradale di un lavoratore, incolpevole, conducente del mezzo dell’azienda (assicurata con polizza ad hoc). Per la sentenza in commento, il lavoratore danneggiato non può ottenere un risarcimento complessivamente (tra RCA e polizza infortuni sul lavoro) maggiore del danno subito.
Dalla lettura integrale della sentenza “Rossetti” si evince la forzatura dell’iter logico – giuridico condotto dal relatore. La sentenza giunge alla conclusione che, l’indennizzo dovuto dall’assicuratore e il risarcimento dovuto dal responsabile, assolvano ad una identica funzione risarcitoria, e non possano essere cumulati. La sentenza muove dal principio enunciato dalle Sez. Unite della Cassazione (sent. n. 5119/02) secondo il quale, l’assicurazione contro gli infortuni non mortali rientra nell’assicurazione contro i danni, mentre quella stipulata per il caso morte rientra nell’assicurazione vita. Pertanto, non è possibile cumulare l’indennizzo ed il risarcimento, almeno nel caso di polizza assicurativa contro lesioni non mortali. Di conseguenza, mancherebbe il danno risarcibile per la parte indennizzata dall’assicuratore (o viceversa) ed, inoltre, non troverebbe applicazione l’istituto della compensatio lucri cum damno.
Il ragionamento della Suprema Corte è in grado di influire (negativamente) su più aspetti della materia trattata. Ad esempio: – l’assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo, ove l’assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno dal responsabile; – il responsabile del danno può legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento, ove l’assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell’indennità dal proprio assicuratore privato contro i danni.
Ma è pur vero che, la sentenza “Rossetti” è di fatto minoritaria, ed in contrasto con la giurisprudenza (meno recente, ma maggioritaria) secondo la quale il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno sarebbe possibile, in quanto hanno un diversa fonte. L’indennizzo assicurativo ha natura legale (ex art. 2043 c.c.); il risarcimento del danno ha natura contrattuale, derivante da un contratto con il quale l’assicuratore, dietro corrispettivo del premio, si impegna a corrispondere all’assicurato una somma al verificarsi di un determinato evento, al di là della responsabilità per il suo accadimento. Ciò di fatto, comporta l’esclusione della compensatio lucri cum damno, che troverebbe applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno (Cassazione civile, sez. III, 20/05/2013, n. 12248).
Questo orientamento è, senz’altro, quello più corretto e condivisibile e si spera che a breve la questione posta dalla sentenza n.13233/2014 della Cassazione venga portata all’attenzione delle Sezioni Unite, perché diano una corretta interpretazione delle norme lì richiamate.
Inoltre, come sopra già accennato, la Cassazione con la sentenza 13/04/2015, n. 7349, nel riportarsi all’orientamento tracciato dalla “Rossetti”, si impegna nell’individuazione del soggetto (assicurato o assicuratore) sul quale grava l’onere della prova (assicurato: comunicazione all’assicuratore di essere garantito con più polizze per lo stesso rischio; assicuratore: indagine autonoma sull’esistenza di più polizze) nell’ipotesi di assicurazione plurima (o assicurazione presso diversi assicuratori) ai sensi dell’art. 1910 c.c. qualora il medesimo rischio (concernente cioè il medesimo bene assicurato e lo stesso arco temporale) venga fatto oggetto di più contratti di assicurazione, stipulati dall’assicurato con altrettanti assicuratori.
L’art. 1910 c.c. detta in proposito disposizioni concernenti i rapporti tra l’assicurato e gli assicuratori, e quelli tra gli assicuratori.
Le previsioni normative a carico dell’assicurato, tendono ad impedire che lo stesso, possa percepire, più indennizzi di entità superiore al danno subito, mediante l’onere della comunicazione delle altre polizze assicurative stipulate con altre compagnie per il medesimo rischio e in caso di violazione dolosa dell’obbligo di denuncia delle altre coperture assicurative l’assicurato perde il diritto all’indennizzo; l’assicuratore deve, inoltre, dare avviso del sinistro a tutti gli assicuratori; l’assicurato può domandare a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto in forza del contratto, ma non può cumulare indennizzi per un importo complessivo eccedente il danno subito.
Secondo la sentenza, l’assicuratore può assumere informazioni per verificare che questi non abbia già chiesto il risarcimento alle altre assicurazioni “ma ciò non trasforma il fatto costitutivo in fatto modificativo, impeditivo o estintivo da provarsi da parte dell’assicuratore che resista alla domanda”.
Dunque, è l’assicurato a dover provare di non essere stato, già, indennizzato dagli altri assicuratori o è l’assicuratore a dover provare che l’assicurato ha già percepito l’indennizzo.
La sentenza suddetta pone l’onere a carico dell’assicurato.
D’altro canto, sostiene la Cassazione, con la sentenza n. 7349/15, che l’onere della prova posto a carico dell’assicurato non è gravoso: basterà che egli si rivolga agli altri assicuratori e si faccia rilasciare una dichiarazione da cui risulti che nessun indennizzo è stato corrisposto.
Invece, la Corte d’Appello di Cagliari aveva giustamente affermato che: “l’assicurazione, alla quale perviene una richiesta di risarcimento, deve conoscere l’esistenza di altre polizze assicurative stipulate dal danneggiato in virtù dell’obbligo dell’assicurato di comunicare detta circostanza, può assumere informazioni per verificare che questi non abbia già chiesto il risarcimento alle altre assicurazioni. In caso positivo di questa verifica, ma solo allora, spetterà all’infortunato dimostrare che quanto riscosso dalle altre assicurazioni, non eccede il risarcimento dovuto in relazione al danno effettivo“.
Questo orientamento, così come quello della sentenza “Rossetti”, non è condivisibile, perché non fa altro che aggravare lo sbilanciamento contrattuale a favore sempre del contraente più forte (l’assicurazione), ponendo il contraente debole (l’assicurato) in una condizione di svantaggio e di difficoltà ad ottenere il ristoro legittimo (escluso l’ipotesi residua di dolo) dei danni subiti.
Così facendo, con la scusa di fronteggiare il rischio di truffe (in percentuale minima, rispetto alla buona fede dei più), le compagnie assicurative hanno gioco facile nell’aggravare l’esercizio ed il soddisfacimento del legittimo diritto risarcitorio dell’assicurato con la emissione di sentenze, di dubbia giustezza, che lo escludono o lo limitano, fondate su “motivazioni” diverse comunque tese alla tutela delle compagnie assicurative e non, certamente, del cittadino.
Avv. Fabrizio Cristadoro
Scusate ma questa sentenza fa ancora testo? il mio assicuratore mi ha risposto diversamente…
Se io ho sottoscritto una polizza infortuni che mi copre anche gli infortuni per uso e guida dei veicoli (proprio come condizione di polizza) e questa non fosse cumulabile con l’indennizzo della RCA del mezzo “colpevole”, il paradosso che si crea è che io perché ho ragione non posso riscuotere due volte. Mi sembra un po’ strano… cioé se tampono io riscuoto dalla mia polizza infortuni perché non ho altre coperture, se vengo tamponata invece no. Tra l’altro questa seconda polizza infortuni la pago quindi perché non dovrebbe risarcirmi? Questa condizione di escludibilità io non la vedo scritta sulle mie condizioni di polizza, per correttezza dovrebbe essere chiarita allora.
Il mio agente mi ha riferito che posso fare denuncia di sinistro anche per la mia polizza infortuni, dichiarandolo però alla assicurazione del tamponatore per evitare duplicazione delle spese mediche che quelle sì non possono essere pagate due volte. Ma la percentuale di Invalidità permanente a regola è indennizzata sia come risarcimento danni che come come indennizzo assicurato. Io ho pagato la polizza anche per la supervalutazione dei primi tre punti tra l’altro quindi posso facilmente rientrarci. Mi piacerebbe avere un chiarimento perché non vorrei rischiare di perdere il risarcimento dell’altra assicurazione.
Inoltre mettiamo caso che l’altra assicurazione per qualsiasi motivo non voglio pagarmi, io almeno ho fatto denuncia con la mia nel frattempo, non è che potrei aspettare un mese per fare denuncia di sinistro con la mia assicurazione aspettando l’altra. Grazie mille.