Separazione dei coniugi e prescrizione dei diritti (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2022, n. 32212).

Separazione dei coniugi e prescrizione dei diritti durante il periodo della separazione.

Durante il periodo di separazione, la prescrizione dei diritti tra coniugi non è sospesa essendo ormai cessata la convivenza e la conseguente finalità di non turbare l’armonia familiare.

Il Tribunale di Verona accoglieva la domanda volta ad ottenere il pagamento della somma corrispondente alla metà del valore dell’immobile di proprietà della moglie, poiché facente parte della comunione de residuo al momento della separazione dei coniugi avvenuta nel 1998.

Secondo il Giudice, il diritto di credito dell’ex marito non poteva dirsi prescritto in quanto la decorrenza della prescrizione deve essere individuata non nella data di omologa della separazione, bensì in quella dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio (avvenuta nel 2006), con sospensione del termine di prescrizione in pendenza della separazione e fino alla sentenza di divorzio.

Successivamente, invece, in sede di appello la decisione è stata ribaltata e la vicenda approda in Cassazione.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2941 c.c. e deduce che in tema di separazione dei coniugi vi è la sospensione della prescrizione poiché il vincolo matrimoniale non è interrotto.

I Giudici di legittimità ricordano la pronuncia n. 7981/2014 con cui è stato affermato che la sospensione della prescrizione tra coniugi non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto in caso di separazione personale.

Ciò sulla base dell’evoluzione normativa e della «coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati».

Si tratta di un’interpretazione restrittiva dell’art. 2941, n. 1 che «ne esalta il nucleo valoriale autentico, escludendo l’applicabilità della sospensione della prescrizione ai rapporti tra coniugi non più in comunione di vita, e non ne postula l’applicazione a fattispecie o rapporti diversi da quello considerato dalla norma. Questa Corte ha valorizzato la sostanziale esautorazione dei principali effetti del vincolo coniugale presente sia nella fase della separazione sia in quella del divorzio, indicando a titolo di esempio la cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità ex art. 232 c.c., la sospensione degli obblighi di collaborazione e fedeltà».

La Suprema Corte ribadisce tale orientamento anche in virtù della L. 55/2015 che ha modificato il regime di insorgenza della cessione della comunione dei beni tra coniugi individuando tale momento nell’autorizzazione del Presidente del Tribunale a vivere separati ovvero alla data di sottoscrizione del verbale omologato di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente (art. 191 c.c.).

In altri termini, non è logico sul piano dei rapporti patrimoniali differenziare il regime dei coniugi separati da quello dei coniugi divorziati posto che «la ratio della sospensione della prescrizione, sorta per evitare il turbamento della armonia familiare tra coniugi conviventi, non può infatti più operare allorché la crisi coniugale ha ormai trovato un riscontro formale nella separazione, e la convivenza è cessata (essendo la riconciliazione ipotesi ormai rarissima)».

Per questi motivi, la Corte respinge il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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