Con una interessante pronunzia depositata il primo agosto 2016 il Tribunale di Perugia ha definito i contorni dei requisiti per l’ottenimento del sequestro conservativo di cui all’art. 671 c.p.c. per le precarie condizioni economiche del marito obbligato al versamento del mantenimento.

Pacifico che la moglie separata o divorziata può chiedere al Tribunale il sequestro conservativo sui beni del marito se sussiste il timore della violazione degli obblighi di mantenimento. Il Tribunale di Perugia ha precisato quali sono le tutele che la moglie può attuare per assicurarsi il mantenimento previsto dagli accordi di separazione o di divorzio.

Nel caso in esame, la donna ha chiesto il sequestro conservativo su un immobile di proprietà del marito. Minuziose le motivazioni prodotte in giudizio dalla stessa circa il periculum in mora riferito all’obbligazione di mantenimento gravante sul marito.

Il concreto pericolo della eventuale interruzione dei versamenti a titolo di mantenimento da parte del marito è stato illustrato attraverso una serie di eventi posti in essere da quest’ultimo: conferimento a un’agenzia immobiliare dell’incarico per vendere la casa coniugale, accesso al credito per risanamento di una serie di debiti, riduzione quantitativa dell’attività lavorativa anche a causa di patologie depressive.

Quindi tali circostanze, secondo la donna, evidenziano il concreto pericolo che il marito non avrebbe più potuto versare il mantenimento stabilito dal Tribunale. Costituendosi in giudizio l’uomo, stranamente, nulla ha eccepito circa le circostanze documentate dalla moglie sul periculum in mora , ma si è limitato a contestare l’improcedibilità del sequestro per il mancato invio della comunicazione di messa in mora e il percepimento da parte della donna di somme superiori rispetto a quanto stabilito.

Il Tribunale non ha accolto le eccezioni sollevate dall’uomo e ha evidenziato la assoluta mancata contestazione riguardo i presupposti del sequestro conservativo azionato dalla moglie. In particolare il Giudice di merito ha precisato che riguardo la sussistenza del periculum in mora, ovvero del timore fondato di perdere le garanzie del credito vantato, l’obbligato al mantenimento ha svolto contestazioni non pertinenti alla vocatio azionata dalla moglie ed ha, peraltro, dedotto di non avere le condizioni per adempiere all’obbligo di pagamento a titolo di mantenimento.

Per tali ragioni il Tribunale ha dedotto in capo all’uomo una situazione paragonabile alla indigenza e, conseguentemente, ha ritenuto effettivo e concreto il timore di dispersione delle garanzie patrimoniali dello stesso, accogliendo totalmente la domanda cautelare avanzata dalla moglie.

Avv. Emanuela Foligno
(Foro di Milano)

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