Per la Consulta la residenza protratta per più di cinque anni richiesta per accedere ai servizi abitativi contrasta con la funzione sociale del servizio pubblico
È irragionevole negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almeno cinque anni. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 44 del 2020 accogliendo la censura sollevata dal Tribunale di Milano sul requisito della residenza o dell’occupazione ultraquinquennale stabilito dall’articolo 22, primo comma, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 16/2016 per accedere ai servizi abitativi.
Per la Consulta, tale requisito non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione, che è quella di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno.
Più specificamente, secondo la Corte, il requisito della residenza protratta per più di cinque anni ai fini della concessione dell’alloggio non è sorretto da un’adeguata giustificazione sul piano costituzionale sia perché quel dato non è, di per sé, indice di un’elevata probabilità di permanenza (a tal fine risulterebbero ben più significativi altri elementi) sia perché lo stesso “radicamento” territoriale non può assumere un’importanza tale da escludere qualsiasi rilievo al dato del bisogno abitativo del richiedente.
La durata della residenza sul territorio regionale potrebbe semmai rientrare tra gli elementi da valutare nella formazione della graduatoria.
I Giudici delle leggi hanno perciò ritenuto che la norma impugnata violi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto fonte di una discriminazione irragionevole in danno di chi, cittadino o straniero, non possieda il requisito richiesto. Ma la norma impugnata contrasta anche con il principio di uguaglianza sostanziale, perché il requisito temporale richiesto contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica.
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