Il coniuge della vittima di un incidente stradale ha diritto al risarcimento del danno derivante dallo stato di ansia e depressione durato per il tempo in cui ha dovuto assistere il coniuge gravemente ferito

La vicenda

Marito e moglie avevano agito in giudizio, contro l’Anas spa, sostenendo che l’ente fosse responsabile di un incidente di cui il primo era rimasto vittima, reclamando il risarcimento dei conseguenti danni; in particolare la donna aveva chiesto il ristoro dei danni esistenziali, morali, parentali e alla vita sessuale derivatile dal sinistro che aveva causato gravi lesioni al marito.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Chieti accertava la responsabilità dell’Anas, accoglieva la richiesta risarcitoria del marito e rigettava quella della consorte. La sentenza veniva confermata in appello. Per la corte territoriale la donna non aveva subito in concreto alcun danno non patrimoniale risarcibile. Quest’ultima, proponeva, allora ricorso per cassazione sostenendo l’erroneità della decisione impugnata per aver escluso la risarcibilità del suo stato di ansia e depressione durato per il tempo in cui aveva dovuto assistere il coniuge gravemente ferito.

La Corte di Cassazione accoglieva in parte il ricorso, rilevando una erronea sussunzione dei fatti nella loro esatta cornice normativa.

Nella specie, la Corte da un lato, confermava come corretta l’esclusione di un danno da sconvolgimento esistenziale, dall’altro, però, reputava che” il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito può essere evinto in base a presunzioni”.

Aggiungeva che” la transitorietà della sofferenza può assumere rilievo sul piano della quantificazione del danno, ma non ai fini della valutazione della sua esistenza”. E riteneva, infine, che i fatti accertati erano stati sussunti erroneamente al di fuori del perimetro dell’art. 2059 cc, negando che potesse derivare una qualunque sofferenza morale dal ricostruito incidente che aveva determinato significative lesioni personali al coniuge. Cassava, quindi, la decisione con riferimento “alla sola mancata liquidazione del danno da sofferenza morale” e rinviava alla Corte d’appello dell’Aquila per un nuovo giudizio.

Con tempestiva citazione, la moglie del danneggiato riassumeva la causa, chiedendo il risarcimento del danno morale nella misura di 10.000,00 euro, somma che la stessa si dichiarava disposta ad accettare anche in via transattiva.

Il risarcimento del danno alla salute

Come è noto, in tema di risarcimento del danno alla salute la Cassazione civile con la sentenza n. 7513/2018, ha precisato che” In presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).

Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall’art. all’articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l’unitaria definizione di “danno non patrimoniale “, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”)”.

La giurisprudenza di legittimità

Insomma, come ribadito anche dalla recente ordinanza civile della Corte di Cassazione n. 9196/2018, in assenza di lesioni “ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrà specularmente valutato e accertato all’esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo, il medesimo, duplice aspetto, tanto della sofferenza morale, quanto della privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazioni precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (Cass. ss.uu. 6572/2006).

Ancora da ultimo ( Cassazione III Sezione Civile 2788/19 ) è stata ribadita la necessità della liquidazione del danno morale in piena autonomia rispetto al danno biologico tutelante, secondo l’art. 32 della Costituzione, gli aspetti di nocumento alle usuali attività quotidiane e dinamico-relazionali nonchè esistenziali dell’individuo danneggiato.

Tanto premesso, la Corte d’appello dell’Aquila (sentenza n. 1934/2019) ha ritenuto di dover accogliere la richiesta risarcitoria dell’attrice relativamente al dolore interiore e della sofferenza morale da essa provati in conseguenza del fatto occorso al coniuge, al quale era stabilmente unita.

Il risarcimento alla moglie della vittima di incidente stradale

Del resto, è oramai principio consolidato che i prossimi congiunti (compreso il coniuge), della vittima primaria abbiano diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistente nel dolore e nell’afflizione provati per la sofferenza del proprio caro, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata nel fatto dannoso (Cass. Sez. UU. 1.7.02 n. 9556).

In concreto, sin dal primo grado di giudizio, la donna aveva dedotto e comprovato come il coniuge, ancora in età media, fosse rimasto in coma in ospedale per cinque giorni durante i quali era stato sottoposto a trattamento di rianimazione; a causa dell’incidente aveva infatti subito gravi lesioni ( fratture orbitale, costali, mascellare, di una clavicola e dello sfenoide) che lo avevano costretto alla totale immobilità per quasi tre mesi e dalle quali erano residuati postumi invalidanti di carattere permanente pari al 20% e perdita della capacità lavorativa specifica pari al 15% ,come da espletata CTU .

I postumi per le gravi lesioni avevano cagionato nella moglie un evidente stato di sofferenza, ansia e preoccupazione meritevoli di tutela, in ragione dello stabile rapporto di coniugio e di convivenza.

Il dolore dell’attrice, sia pur temporaneo, vi era quindi stato: soprattutto nel periodo in cui essa aveva dovuto prestare assistenza morale e materiale continua al marito, almeno nei primi 100 giorni successivi all’incidente.

La Corte ha pertanto, ritenuto congruo risarcire la somma di 10.000,00 euro richiesta dall’attrice, corrispondente a 100 euro giornalieri per i 100 gg di totale inabilità della vittima primaria del sinistro per cui era stata ritenuta responsabile l’ANAS con sentenza di primo grado, passata in giudicato.

La redazione giuridica

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