Non si può costringere il genitore non collocatario a una regolare frequentazione del figlio minore, neppure indirettamente mediante l’applicazione dell’art. 614-bis c.p.p., poiché la relazione fra genitore e figlio non può mai costituire l’oggetto di una condanna ad un facere sia pure infungibile
La corte d’appello dell’Aquila aveva confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Chieti aveva sanzionato, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., il padre di un minore, a versare la somma di 100 euro all’ex compagna per ogni giorno in cui si fosse sottratto all’obbligo di incontrare il figlio minore.
Contro tale sentenza l’uomo ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 614-bis c.p.c. in combinato con l’art. 709-ter c.p.c.
Secondo il ricorrente, le statuizioni di coercizione indiretta previste dall’art. 614-bis c.p.c. non sarebbero applicabili agli obblighi di visita del figlio, dal momento che al diritto del minore di ricevere la visita del genitore, corrisponde, un diritto potestativo rimesso alla disponibilità di quest’ultimo, non coercibile, e, in ogni caso, non assoggettabile a provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ed alle sanzioni di cui all’art. 709-ter c.p.c.
La Corte di Cassazione è stata perciò, chiamata a stabilire se il diritto-dovere di visita del figlio, proprio del genitore non collocatario, ferma la sua infungibilità, sia suscettibile di coercibilità in via indiretta per le modalità di cui all’art. 614-bis c.p.c.
Ebbene, al quesito i giudici del Supremo Collegio hanno dato risposta negativa (Prima Sezione Civile, ordinanza n. 6471/2020).
Per il diritto generale delle obbligazioni, la mancata spontanea esecuzione della prestazione da parte del debitore fa sì che resti insoddisfatto l’interesse del creditore, evidenza rispetto alla quale l’ordinamento giuridico appresta rimedio.
L’obbligo che non è stato spontaneamente adempiuto può così essere eseguito con la forza e la coercibilità e diviene qualificazione giuridica propria dell’obbligazione al cui inadempimento consegue la predisposizione da parte dell’ordinamento di strumenti idonei a garantirne l’esecuzione senza la cooperazione del debitore e contro la volontà di questi.
In materia di diritto di famiglia, al diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere rapporti significativi con i figli minori corrisponde, in via speculare, il diritto dei figli di continuare a mantenere rapporti significativi con il primo che viene chiamato a garantire, in solidarietà con il genitore collocatario, l’assolvimento degli obblighi verso la prole.
Diritto di vista del minore e dovere del genitore
Se da una parte infatti, la posizione del genitore del minore viene in rilievo in quanto portatore del “diritto” di visita del figlio minore, e dunque riceve tutela dall’ordinamento rispetto alle condotte pregiudizievoli poste in atto dall’altro genitore che ne ostacoli l’esercizio; dall’altra parte, il “dovere” di frequentazione e visita del figlio minore, è espressione della capacità di autodeterminazione del genitore e deve, come tale, essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato.
Ogni diversa lettura del dovere di visita che volesse affermare la natura di vero e proprio obbligo, coercibile ad iniziativa dell’altro genitore o dello stesso figlio, “urterebbe con la qualificazione e con la stessa finalità di quel dovere, strumento di realizzazione dell’interesse superiore del minore, inteso come crescita ispirata a canoni di equilibrio ed adeguatezza”.
L’esclusione, della coercibilità a favore del figlio, del diritto di visita e del corrispettivo dovere del genitore affidatario o non collocatario di garantire una sua frequentazione regolare, comporta la impossibilità di applicare l’art. 614-bis c.p.c. inteso quale fonte di coercizione indiretta, assimilabile alle astreintes, nei confronti del genitore che rifiuta di frequentare il proprio figlio, anche se per un periodo temporaneo e a causa di uno stato di ansia derivante dalla difficile relazione genitoriale.
La sazione prevista dall’art. 614-bis c.p.c.
Infatti, la Cassazione ha osservato che la sanzione di cui all’articolo 614-bis c.p.c., presuppone l’inosservanza di un provvedimento di condanna, ma il diritto (e il dovere) di visita costituisce una esplicazione della relazione fra genitore e figlio che può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma che non può mai costituire l’oggetto di una condanna ad un facere sia pure infungibile.
A questa constatazione è stato anche aggiunto che “l’emanazione di un provvedimento ex art. 614-bis c.p.c. si pone in evidente contrasto con l’interesse del minore, il quale verrebbe a subire una monetizzazione preventiva e una conseguente grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello alla sua frequentazione”.
Né potrebbe ritenersi – hanno aggiunto gli Ermellini – che un simile provvedimento possa ritenersi legittimato, a norma dell’art. 709-ter, secondo comma, c.p.c., dal potere del giudice – in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore, ovvero ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento -, di modificare i provvedimenti in vigore e, anche congiuntamente, di: a) ammonire il genitore inadempiente; b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o; c) nei confronti dell’altro genitore; d) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
La norma ha, infatti, il diverso significato di prevedere delle ipotesi di risarcimento a fronte di un danno già integrato dalla condotta di uno dei genitori, e di questa la sanzionabilità diretta, e non una coercizione preventiva e indiretta di un dovere nel caso della sua inosservanza futura.
Ciò tuttavia, non esclude che qualora il comportamento sanzionato permanga, possano non solo essere modificati i provvedimenti in vigore in tema di affidamento ma anche essere emessi provvedimenti de potestate sino alla decadenza stessa dalla responsabilità genitoriale.
All’inerzia del genitore non collocatario possono, infatti, derivare: l’eccezionale applicazione dell’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore; la decadenza dalla responsabilità genitoriale per condotta pregiudizievole ai figli; la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare, quando le condotte contestate pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
Il principio di diritto
In definitiva il ricorso è stato rigettato con l’affermazione del seguente principio di diritto: “Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c., trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, nell’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata”.
Avv. Sabrina Caporale
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