Il Tribunale di Roma ha deliberato in materia di sinistri stradali in bici esaminando il caso di un ciclista deceduto a causa di una azzardata inversione a U

Nuove precisazioni in merito ai sinistri stradali in bici arrivano dal Tribunale di Roma, che con la sentenza numero 773 del 18 gennaio 2017, si è occupato di un interessante caso in materia di circolazione stradale.
Secondo i giudici, il ciclista che vuole fare una “inversione a U” deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o essere di intralcio agli altri utenti della strada. Non solo, il ciclista è tenuto a segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione di mettere in atto la manovra in questione.
Nel caso di specie esaminato dal Tribunale – caso che si rivela particolarmente interessante in materia di sinistri stradali in bici –  i figli e la moglie di un ciclista deceduto a seguito di un incidente in bici avevano agito in giudizio nei confronti del conducente dell’auto che aveva travolto l’uomo, nonché della relativa compagnia assicurativa, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell’incidente in cui il congiunto aveva perso la vita.
La vittima stava percorrendo una strada ed era stato travolto dall’auto condotta dal soggetto convenuto in giudizio, urtando violentemente contro il cofano e il parabrezza della macchina e venendo sbalzato sul ciglio sinistro della strada.
A seguito dell’impatto l’uomo è poi deceduto dopo poco più di due settimane.
Secondo i parenti della vittima, il sinistro era da ricondurre integralmente alla responsabilità del conducente dell’automobile, quindi quest’ultimo avrebbe dovuto essere condannato al risarcimento del danno.
La compagnia assicurativa si è però costituita in giudizio contestando la domanda proposta dai familiari della vittima, ed evidenziando che l’evento dannoso doveva essere addebitato all’esclusiva responsabilità del ciclista. L’assicurazione ha aggiunto inoltre che alla famiglia era già stato corrisposto l’indennizzo dovuto e che la quantificazione dei danni subiti era eccessiva.
Il Tribunale ha sostenuto che al fine di individuare il responsabile del sinistro, era fondamentale considerare il fatto che, dai rilievi effettuati dalla Polizia e dalle testimonianze assunte, era emerso che, al momento dell’urto la bicicletta “aveva già abbondantemente impegnato il tratto di strada in cui stava sopraggiungendo l’automobile del convenuto, si trovava in prossimità della parte mediana della strada e, dunque, aveva ormai quasi terminato la propria manovra di svolta”.
Di conseguenza, era evidente che il conducente dell’autovettura, o procedeva a una velocità tale “da non riuscire nemmeno ad accennare una manovra di emergenza” o era talmente distratto da non accorgersi della bicicletta in fase di svolta avanzata. In entrambi i casi la negligenza del conducente del veicolo era certa, confermata anche dal fatto che il tratto di strada in questione fosse totalmente rettilineo.
Ad ogni modo, il Tribunale osservava che anche la condotta di guida della vittima aveva inciso nella determinazione dell’incidente, dal momento che questi “stava effettuando una manovra che, data l’assenza di intersezioni sul lato sinistro della strada, con tutta probabilità consisteva in una inversione ad U”.
Infatti, sebbene quella manovra fosse “in quel caso astrattamente consentita dal Codice della Strada, per via dell’assenza di una linea di mezzeria continua, questa doveva in ogni caso essere effettuata rispettando il dettato dell’art. 154 c.d.s., che impone al conducente di ‘a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione’”.
Ascoltati anche i testimoni, i quali avevano precisato di non aver visto fare alcuna manovra né al ciclista, né all’automobilista, il Giudice riteneva infine ragionevole presumere che “il ciclista non avesse opportunamente segnalato, in modo tempestivo ed evidente, la propria intenzione di svoltare a sinistra”.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha concluso affermando di dover “determinare nella misura, rispettivamente, del 60% e del 40% l’incidenza causale delle condotte di guida” del ciclista deceduto e dell’automobilista nella determinazione dell’evento dannoso, provvedendo alla relativa nuova quantificazione del danno.
 
Potrebbe interessarti anche:
INVESTIMENTO, SE IL CICLISTA TAGLIA LA STRADA QUALI SONO LE RESPONSABILITA’?
INFORTUNIO IN BICI NEL TRAGITTO CASA-LAVORO, VALE COPERTURA INAIL

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui