Sinistri stradali, l’invasione di corsia non esclude il concorso di colpa

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Invasione della corsia opposta di marcia e plurimi decessi

La Terza Sezione civile della Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema del concorso di responsabilità nei sinistri stradali, offrendo chiarimenti rilevanti in materia di tenuta della destra e di incidenza eziologica delle condotte di guida, soprattutto quando uno dei veicoli abbia invaso la corsia opposta. L’invasione di corsia da parte di un conducente non esclude automaticamente il concorso di colpa dell’altro veicolo coinvolto. Il giudizio sulla responsabilità resta fondato su una valutazione concreta della dinamica, che considera come entrambe le condotte possano aver influito sull’esito dell’incidente (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 18 marzo 2026, n. 6407).

Il caso: l’invasione di corsia e il concorso di colpa

La vicenda trae origine da un grave incidente avvenuto nel 2002 lungo una strada statale in cui il conducente di un’auto perse la vita dopo l’urto con un’altra autovettura proveniente dalla direzione opposta. Il giudizio civile vide l’attivarsi di più azioni tra i conducenti, gli eredi, i trasportati e le compagnie assicurative, con successive riunioni dei procedimenti.

In primo grado il Tribunale aveva ricostruito la dinamica ritenendo esclusiva la responsabilità della conducente della vettura proveniente dal senso opposto a quella guidata dall’automobilista deceduto valorizzando la sua invasione della corsia di marcia contrapposta come causa assorbente dell’evento. In sede di appello i giudici di merito, ribaltarono la conclusione, individuando un concorso di colpa nella misura del 60% a carico della conducente invasiva e del 40% a carico del conducente deceduto, ritenuto troppo vicino alla linea di mezzeria in violazione dell’art. 143 C.d.S.

Gli eredi del conducente deceduto hanno impugnato la decisione lamentando – tra gli altri motivi – l’assenza di nesso causale tra la posizione laterale del veicolo e la verificazione del sinistro, sostenendo che l’invasione della corsia opposta dovesse essere considerata causa esclusiva.

L’invasione di corsia non comporta automaticamente l’esclusione di responsabilità dell’altro conducente

La Cassazione ha rigettato il ricorso, sostenendo la correttezza dell’impostazione adottata dalla Corte territoriale. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la valutazione della Corte d’appello non si è fondata su una violazione astratta della norma sulla tenuta della destra, ma su un accertamento puntuale della condotta di entrambi i conducenti: anche l’auto della vittima procedeva a ridosso della mezzeria, riducendo lo spazio utile alle manovre elusive. Tale circostanza, secondo la Corte, è idonea ad assumere rilievo causale, specie su un tratto curvilineo e a visibilità ridotta.

Richiamando orientamenti consolidati, la Cassazione ribadisce che l’invasione di corsia non comporta automaticamente l’esclusione di responsabilità dell’altro conducente. La presunzione di concorso di cui all’art. 2054, comma 2, c.c. può essere vinta solo se uno dei veicoli dimostri di avere tenuto una condotta pienamente conforme ai canoni di prudenza e alle prescrizioni del Codice della strada, circostanza che nel caso concreto non è stata ritenuta provata.

Di particolare rilievo il principio di diritto affermato: la condotta del conducente “investito”, qualora non tenga la stretta destra, può ridurre la propria possibilità di evitare l’impatto e mantenere, così, un contributo causale al sinistro. In tali casi non è possibile configurare la condotta invasiva come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.

La definizione dei confini applicativi dell’art. 143 C.d.S. e dell’art. 2054 c.c.

L’ordinanza si inserisce in una linea interpretativa che tende a valorizzare la causalità della colpa anche in relazione a condotte che, pur non essendo dominanti nella dinamica, concorrono a restringere gli spazi di sicurezza e a diminuire le chance di schivata. Una prospettiva che conferma come il giudizio sulla responsabilità nella circolazione stradale sia sempre più orientato a una lettura sistematica e concreta del comportamento di entrambi i conducenti, piuttosto che su automatismi derivanti dalla sola violazione di una regola formale.

In controluce, l’ordinanza evidenzia anche l’evoluzione della consulenza tecnico–ricostruttiva nella formazione del convincimento del giudice: la Cassazione riconosce ampio spazio all’analisi tecnico–fattuale svolta in appello, soprattutto quando essa fornisce una lettura più coerente della morfologia del tratto stradale e degli elementi oggettivi (tracce, liquidi, detriti) utili a collocare il punto d’urto.

Per gli operatori del diritto la decisione rappresenta un ulteriore tassello nella definizione dei confini applicativi dell’art. 143 C.d.S. e dell’art. 2054 c.c., in una materia in cui la responsabilità concorsuale resta la regola, e la sua esclusione un’eccezione da dimostrare in modo rigoroso.

Avv. Sabrina Caporale

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