Respinto il ricorso di un motociclista contro la presunzione di concorrente responsabilità in occasione di un sinistro stradale

Nel caso di scontro tra veicoli, solo l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Lo ha ribadito la Cassazione pronunciandosi sul ricorso di un motociclista che aveva agito in giudizio nei confronti di un automobilista e della sua compagnia assicuratrice per sentirli condannare in solido al pagamento di Euro 2.598,00 a fronte dei danni materiali subiti dalla propria due ruote in occasione di un incidente stradale.

I Giudici del merito avevano accolto parzialmente la domanda attorea condannando i convenuti a corrispondergli la somma di Euro 1.229,00, oltre ad accessori.

Nel ricorrere per cassazione il centauro contestava al Giudice a quo l’affermazione secondo cui l’accertata responsabilità del conducente il veicolo antagonista non escludeva del tutto la propria, non avendo egli dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
A detta del ricorrente l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno è a carico di chi ha cagionato un danno a terzi estranei, ma non può valere nel caso di scontro tra veicoli, perché in tal caso su ciascun conducente grava l’onere di provare la colpa dell’altro.

Il Tribunale, dunque, avrebbe erroneamente applicato l’art. 2054 c.c., ritenendo, come già il Giudice di prime cure, che non fosse stato provato, da parte sua, di aver tenuto una condotta osservante dei dettati normativi – in particolare, di non aver tenuto una velocità consona allo stato dei luoghi – dopo avere accertato la condotta negligente, imprudente ed impedita da parte della controparte.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 662/2021 ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto infondato.

Secondo gli Ermellini, infatti, il Tribunale, sulla scorta di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie e condividendo il convincimento raggiunto dal primo giudice, non aveva ritenuto raggiunta la prova della esclusiva responsabilità del conducente dell’automobile nella causazione del sinistro, né aveva ritenuto che il motociclista avesse tenuto una condotta di guida rispettosa del Codice della Strada: il che non esonerava affatto quest’ultimo dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’impatto. Pur tenendo conto, infatti, del tentativo di frenare messo in atto dal centauro, il Giudice aveva ritenuto che esso non costituisse affatto la dimostrazione di un comportamento volto ad evitare il verificarsi dell’impatto, ma la conferma indiretta, non essendo riuscito ad evitare l’impatto con l’auto, “che egli procedeva a velocità sostenuta in prossimità di una intersezione, violando le prescrizioni dell’art. 141 C.d.S.”.

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