La decisione di merito a commento tratta del risarcimento del danno in caso di sinistro con unico veicolo e della tutela del terzo trasportato (Tribunale di Matera, sentenza 14 maggio 2024).
Il caso
Il sinistro stradale riguarda il solo veicolo in cui viaggiava il terzo danneggiato, causato dall’eccessiva velocità e lo stato psicofisico alterato del conducente a causa del consumo di alcool.
Il Tribunale ricorda che l’azione diretta prevista dall’art. 141 CdA in favore del terzo trasportato è “aggiuntiva” rispetto alle altre azioni ed è finalizzata ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
Questa “tutela rafforzata” presuppone che il sinistro veda coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore.
Ergo, nel caso in cui nel sinistro rimanga coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è solo quella prevista dall’art. 144 CdA, da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
Il terzo trasportato danneggiato può agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo
Ai sensi della norma citata, il terzo trasportato danneggiato può agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dall’art. 141 CdA, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all’esimente del caso fortuito.
Per quanto riguarda la consapevolezza, da parte del terzo trasportato, che il conducente fosse sotto l’effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, non si viene a determinare la totale esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, bensì, trattandosi di una esposizione volontaria ad un rischio, si viene ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. (Cassazione civile sez. III, 18/01/2023, n.1386).
Calando tali concetti al caso concreto, non risulta dimostrata la manifesta condizione di alterazione psicofisica del conducente e, quindi, la consapevolezza del trasportato di esporsi al pericolo, difatti le Forze dell’Ordine intervenute hanno rilevato lo stato alcolemico attraverso la strumentazione di rilevazione e non per le caratteristiche esterne (odore di alcol, comportamento alterato, etc.).
Per quanto riguarda, invece, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, del c.c., e legittima la riduzione del risarcimento ove sia allegato e dimostrato che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe diminuito o addirittura eliso il danno.
Nel caso in esame, tuttavia, non risulta provato il mancato uso della cintura di sicurezza.
Avv. Emanuela Foligno