La responsabilità civile professionale dell’Avvocato

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Il lavoratore delle Poste istaura giudizio civile per ottenere il risarcimento del danno che assume di avere subito in conseguenza del non corretto adempimento dell’incarico professionale conferito all’Avvocato. La decisione a commento dà continuità ai principi della materia della responsabilità civile professionale dell’Avvocato (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 9 gennaio 2025, n. 475).

Ciò che viene contestato al professionista sarebbe l’omesso deposito di documenti asseritamente decisivi ai fini dell’esito del giudizio, in relazione ad un giudizio nei confronti di Poste Italiane Spa diretto a fare accertare la illegittimità dei contratti di lavoro a termine stipulati dal lavoratore.

Il Tribunale di Lecce rigetta la domanda e la Corte d’appello di Lecce conferma la decisione di primo grado.

Il lavoratore si spinge in Cassazione, che rigetta le doglianze.

L’intervento della Cassazione

Il lavoratore contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la mancata proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di rigetto in appello della sua domanda e la decisione di concludere un accordo transattivo con la controparte sarebbero state sue libere scelte, tali da interrompere il nesso di causa tra l’inadempimento del professionista (relativo all’omesso deposito di documenti che si assumono decisivi ai fini dell’esito del giudizio di merito) e il danno dedotto.

In realtà, la sentenza impugnata risulta fondata su una duplice ratio decidendi.

La Corte d’appello ha effettivamente affermato, in ordine alla condotta del lavoratore: “che ben avrebbe potuto impugnare la sentenza ha quindi, preferito poi concludere un accordo transattivo con Poste Italiane SPA”. “… In ogni caso il risarcimento richiesto sarebbe stato nettamente ridimensionato, rispetto alla originaria domanda, per effetto della normativa entrata in vigore nelle more del giudizio (art. 32 L. 183/2010)”.
“La scelta di non proporre gravame avverso la sentenza di appello è una condotta, ascrivibile unicamente al cliente, che vale ad interrompere il nesso causale fra l’omissione posta in essere dal difensore ed il mancato riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno”.

Il lavoratore non avrebbe ottenuto il risarcimento del danno come reclamato

I Giudici di appello hanno anche considerato che il giudizio prognostico sull’esito, che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa, porta ad escludere che il lavoratore avrebbe potuto ottenere, anche ove l’omissione non ci fosse stata, il risarcimento del danno come reclamato, tenuto conto che la Corte di Appello di Roma ha fondato il rigetto della domanda su due diverse ragioni:

  • 1) sull’omesso deposito della documentazione (finalizzata ad accertare se il lavoratore nelle more della ricostituzione del rapporto di lavoro con Poste Italiane, avesse comunque svolto un’attività lavorativa retribuita.
  • 2) Sul fatto che fosse intercorso un notevole lasso di tempo (quattro anni e mezzo) fra la scadenza del secondo contratto (1999) e l’iniziativa del lavoratore a distanza di quattro anni e mezzo (2004), con l’invio della offerta della propria prestazione lavorativa mettendo in mora il datore di lavoro, essendo tale arco temporale, se non certamente ed univocamente sintomatico della volontà di porre fine al rapporto di lavoro, comunque valutabile – così come l’omesso deposito della documentazione – con riferimento alla domanda di risarcimento, come argomento di prova di per sé idoneo a far ritenere che il lavoratore avesse reperito nel frattempo altra occupazione lavorativa ritraendone un reddito.

Queste ultime affermazioni, stigmatizza la Suprema Corte, costituiscono una autonoma ratio decidendi, da sola idonea a sostenere la statuizione impugnata: con esse, la Corte d’appello ha, infatti, sostanzialmente negato che l’omissione posta in essere dal professionista officiato, nel corso del giudizio di secondo grado, potesse considerarsi l’effettiva causa del rigetto della domanda del lavoratore.

Omesso deposito della documentazione per colpa dell’Avvocato

E, sotto tale aspetto, non potrebbe certo attribuirsi il rilievo decisivo che pretende il lavoratore alla circostanza che fosse stata proprio la Corte d’appello, in fase istruttoria, a richiedere la produzione della documentazione (dichiarazioni dei redditi) il cui omesso deposito è imputato al professionista convenuto, dal momento che i provvedimenti istruttori non possono in alcun modo pregiudicare la decisione finale nel merito della controversia, che trova espressione esclusivamente nella motivazione della sentenza che definisce il giudizio.

Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza qualora una sentenza di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l’inammissibilità (per difetto di interesse e/o per l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione) anche dell’impugnazione proposta avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa.

Detto ciò, venendo alla seconda ratio della sentenza impugnata, il lavoratore si limita a sostenere che essa sarebbe “errata”, senza neanche spiegarne le ragioni.

Giocoforza si tratta di un accertamento di fatto in ordine all’insussistenza del nesso di causa tra inadempimento e danno, sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede e, comunque, di un accertamento non oggetto di censure sufficientemente specifiche ma semplicemente di una apodittica ed assertiva confutazione priva di argomentazioni, come tale di per sé inammissibile.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le osservazioni dell’avv. Foligno

La decisione a commento dà continuità ai principi della materia della responsabilità civile professionale dell’Avvocato.

In poche batture la Suprema Corte ribadisce che per definirsi responsabile l’Avvocato nell’esercizio del suo mandato professionale quello che bisogna eseguire è un giudizio prognostico, ovverosia è necessario valutare se l’omissione/imperizia lamentata sia stata determinante per l’esito del giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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